ELETTRODOTTI E VOLO ALPINO

Con Deliberazione della Giunta regionale in materia di elettrodotti di cui alla legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, sono state avviate le procedure di collaudo degli elettrodotti di media tensione.

Per ciò che concerne la procedura “ordinaria” di collaudo è stato istituito, invece, l’elenco aperto dei collaudatori e conseguentemente sono state approvate le tariffe applicabili alle procedure di collaudo degli elettrodotti di media tensione di cui all’articolo 11 della legge regionale 8/2011. Sulla base dell’elenco aperto sono stati nominati i collaudatori per gli elettrodotti collaudabili nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dei tempi stabiliti. Si è quindi provveduto ad aggiornare l’elenco dei collaudatori, in funzione delle richieste pervenute e valutate da un punto di vista tecnico/professionale.

Per quanto riguarda il catasto delle linee di media tensione, esso risulta costantemente aggiornato per mezzo dell’attività cartografica dell’Assessorato. I tracciati, i dati relativi alle tipologie di elettrodotto e alle autorizzazioni rilasciate vengono sistematicamente e tempestivamente inseriti al fine di disporre di una banca dati completa.

Per quanto riguarda il volo alpino, l’Assessorato svolge le istruttorie per l’autorizzazione al volo alpino nei casi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale, d’intesa con altre strutture regionali quali trasporti, Corpo forestale, tutela aree protette e tutela della fauna.