Standard formativo FER

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLO STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE).

 

La deliberazione di Giunta regionale n. 781 del 28 giugno 2021 ha approvato un aggiornamento dello standard formativo e professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’aggiornamento riguarda in particolare:

  • la possibilità che i corsi in oggetto possano essere organizzati sia in modalità finanziata, sia in modalità autofinanziata;
  • la disciplina della modalità di erogazione dei corsi anche in modalità FAD (Formazione a distanza), in conformità alle disposizioni in materia di FAD/E LEARNING nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Di seguito si riportano in sintesi i principali contenuti della nuova deliberazione: per il dettaglio delle disposizioni si rimanda , ad un’attenta lettura del testo normativo.

COSA PREVEDE?

Nell’allegato 1 alla delibera sono identificati modalità e durata dei differenti percorsi formativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità di realizzazione delle attività formative e dei relativi aggiornamenti.

In particolare si evidenziano le seguenti casistiche:

  1. tutti i soggetti già abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) in quanto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 37/2008 prima del 1° agosto 2013, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 e, successivamente, con cadenza triennale (aggiornamento da 16 ore);
  2. tutti i soggetti già abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) in quanto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 37/2008 dopo il 1° agosto 2013 sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 o comunque entro 3 anni dalla data di abilitazione e, successivamente, con cadenza triennale (aggiornamento da 16 ore);
  3. limitatamente ai soggetti ricadenti nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.M. 37/2008 (“titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni”) ), che aspirino ad abilitarsi all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) successivamente al 31 dicembre 2016, è necessario acquisire idoneo titolo di qualificazione unicamente attraverso la frequentazione di corsi di formazione che rispettino gli standard formativi (corso da 80 ore suddiviso su 4 competenze specifiche).

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE (80 ORE) E DELL’AGGIORNAMENTO (16 ORE)

Il corso di formazione da “tecnico per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti rinnovabili” e l’aggiornamento obbligatorio possono:

  • formare oggetto dell’offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie;
  • essere organizzati e autofinanziati dai soggetti erogatori;
  • essere presentati in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi oggetto di cofinanziamento pubblico. In tal caso, l’approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso.

Ai fini del rilascio della qualifica professionale di “tecnico per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti rinnovabili”, i corsi di formazione (80 ore) organizzati e autofinanziati dai soggetti erogatori devono ottenere il preventivo riconoscimento da parte della Struttura regionale Sviluppo Energetico Sostenibile: i corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.

Si riporta nel seguito la modulistica per la presentazione della domanda.

 

VALIDITÀ DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (16 ORE) EFFETTUATI PRESSO ALTRE REGIONI O EROGATI IN MODALITÀ FAD/E-LEARNING

Ai fini della validità sul territorio regionale, i corsi di aggiornamento:

  • se effettuati presso altre Regioni, devono essere conformi al documento n. 16/153/CR7/C9/C5 del 22 dicembre 2016 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • se erogati in modalità FAD/E-learning, devono essere conformi al documento n. 16/153/CR7/C9/C5 del 22 dicembre 2016, approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e alle disposizioni in materia di FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I soggetti che hanno concluso positivamente corsi di aggiornamento presso altre Regioni o in modalità FAD/E-learning devono trasmettere, alla Struttura competente, il programma del corso e l’attestato di frequenza, rilasciato dai soggetti erogatori, aventi i seguenti contenuti minimi: denominazione del corso, luogo e data di effettuazione; dati identificativi del soggetto cui è stato rilasciato l’attestato di frequenza.

 

MODULISTICA

Di seguito la modulistica aggiornata per l’istanza di riconoscimento dei corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER):

 

 

 

 

 

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