Quando è obbligatorio l'APE

L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto per tutti gli edifici:

  • di nuova costruzione;
  • sottoposti a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25per cento dell’involucro edilizio dell’intero edificio (cfr. definizione di “ristrutturazione importante” ai sensi della d.G.r. 272/2016).

Nei casi sopra riportati:

  • la nomina del certificatore energetico avviene prima dell’inizio dei lavori per consentire sopralluoghi nelle diverse fasi del cantiere;
  • gli obblighi di deposito presso gli uffici del Comune o dello Sportello Unico si intendono assoltia seguito di avvenuta validazione dell’APE da parte del certificatore energetico sul portale Beauclimat.
 

L’APE deve anche essere prodotto nei casi di trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, nonché di offerte di vendita e di locazione. In relazione agli obblighi di dotazione, rilascio ed affissione dell’APE, si applica la normativa statale vigente ed in particolare quanto previsto, relativamente a tali tematiche, dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005.

Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati devono essere dotati di APE. Per questi edifici, nonché per gli edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati per i quali sia stato rilasciato un APE, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza l’APE o, in alternativa, la targa energetica all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere, ove non già presente, la predisposizione dell'APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi precedentemente descritti, può essere dotato di APE.

L’obbligo di dotare l’edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia o alla DGR 1062/2011.

 

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