Superfici e aree idonee

SUPERFICI E AREE IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta una delle principali leve per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale.

La Direttiva (UE) 2018/2001 recepita con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)), ha stabilito obiettivi ambiziosi in questo ambito, richiedendo un significativo incremento della capacità installata nei prossimi anni. Al fine di dare impulso alle installazioni, il d.lgs. 199/2021 ha introdotto, all’articolo 20, una specifica disciplina volta all’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con la finalità di identificare sul territorio le superfici e le aree in cui è possibile accelerare i procedimenti autorizzativi, compatibili con gli obiettivi nazionali di nuova potenza al 2030 e con gli strumenti di tutela ambientale e del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030), che delinea la strategia energetica regionale al 2030, includendo specifici obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, ha sottolineato l’importanza dell’individuazione delle aree e superfici idonee di cui al d.lgs. 199/2021 come strumento chiave per facilitare il raggiungimento dei target regionali.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), in attuazione del d.lgs. 199/2021:

  • ha fissato l’obiettivo nazionale di installazione di 80 GW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030 (rispetto al 2020), in linea con il PNIEC, il pacchetto europeo Fit for 55 e RePowerEU;
  • ha assegnato a ciascuna Regione una quota specifica di potenza da raggiungere entro il 2030: alla Valle d’Aostaè stato attribuito l’obiettivo di 328 MW;
  • ha stabilito regole comuni per tutta Italia, chiedendo alle Regioni di individuare:

a)      superfici e aree idonee: in cui è previsto un  iter autorizzativo accelerato e agevolato per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabilie delle infrastrutture connesse;

b)      superfici e aree non idonee: siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;

c)      superfici e aree ordinarie: diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;

d)      aree vietate: aree agricole in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021).

La legge regionale del 28 luglio 2025, n. 24 (Misure urgenti per l’individuazione di superfici e aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili), ha recepito queste disposizioni, definendo per il territorio della Valle d’Aosta le superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e le aree vietate, come nel seguito indicate.

 


 

Superfici e aree idonee

Fotovoltaico (art. 4):

  • coperture di edifici e strutture permanenti;
  • parcheggi e aree di servizio stradali;
  • aree già occupate da impianti oggetto di rifacimento o ampliamento (entro +20% della superficie);
  • siti bonificati e discariche chiuse;
  • cave e miniere abbandonate o non recuperabili;
  • aree del Servizio Idrico Integrato;
  • aree di Ferrovie dello Stato, autostrade e aeroporti;
  • aree agricole entro 500 m da zone industriali/artigianali, aree interne a stabilimenti e aree entro 300 m dalle autostrade (se prive di vincoli paesaggistici);
  • zone urbanistiche di tipo D (industriali) e sottozone artigianali o speciali.

 

Eolico (art. 5):

  • aree già occupate da impianti eolici, con possibilità di rifacimento o potenziamento (entro +20% della superficie). 

 


 

Superfici e aree non idonee

Fotovoltaico su edifici (art. 6):

  • beni monumentali e culturali (d.lgs. 42/2004);
  • immobili di notevole interesse pubblico (art. 136 d.lgs. 42/2004);
  • edifici in zone ad alta pericolosità (frane, alluvioni, valanghe) per impianti >20 kW.

Fotovoltaico a terra e agrivoltaico (art. 7):

  • aree naturali protette, siti Natura 2000, IBA (Important Bird Areas) e zone di riproduzione della fauna protetta;
  • zone urbanistiche di tipo A (centri storici);
  • sottozone montane, pascoli, boschi, aree di specifico interesse naturalistico o paesaggistico, aree di particolare interesse agricolo ad eccezione degli impianti agrivoltaici avanzati;
  • aree inedificabili (laghi, zone umide, aree a rischio frane, colate detritiche, alluvioni, valanghe);
  • aree demaniali idriche, ghiacciai e beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica e le elative fasce di rispetto;

Eolico (art. 8):

  • aree naturali protette, siti Natura 2000, IBA (Important Bird Areas) e zone di riproduzione della fauna protetta;
  • zone urbanistiche di tipo A e sottozone a valore naturalistico/paesaggistico;
  • aree inedificabili (frane, alluvioni, valanghe, zone umide, boschi, laghi);
  • aree demaniali idriche, apparati glaciali, beni tutelati (d.lgs. 42/2004) e le relative fasce di rispetto.

 


 

Superfici e aree ordinarie

(art. 9):

Tutte le altre aree non comprese tra le categorie precedenti. Le autorizzazioni vengono valutate caso per caso, bilanciando tutela ambientale e paesaggistica con la necessità di garantire la decarbonizzazione e la sicurezza energetica regionale.

 


 

Aree vietate

(art. 10):

Aree agricole nelle quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021, salvo le eccezioni previste dal medesimo d.lgs.

 


 

Nel caso in cui una superficie o area rientri sia tra le idonee sia tra le non idonee, viene considerata ordinaria e sottoposta a valutazione puntuale (art. 11).

 



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