Giudice di Pace

Ai sensi dell’art. 41 dello Statuto speciale: “L’istituzione degli uffici di conciliazione dei comuni della Valle d’Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Regione, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall’ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea della autorizzazione, nei casi da esso previsti.”

 

Con l’entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 (“Istituzione del giudice di pace”), il giudice conciliatore viene sostituito dal giudice di pace – attivo dal primo maggio 1995 - e la disposizione statutaria viene considerata dalla Corte costituzionale (sent. 150 del 1993) “inoperante”, in quanto ne sarebbero venuti meno i presupposti.

 

Peraltro, la legge istitutiva del Giudice di pace riconosce ai Presidenti delle Regioni aventi prerogative statutarie in materia (Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige) un ruolo che riecheggia quello previsto dai rispettivi Statuti speciali.

 

In particolare, la legge n. 374/1991 all’art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) dispone che:

 

“1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.


2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.”

 

Inoltre, a tutela delle prerogative linguistiche l’art. 41 (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese), comma secondo, recita come segue:

 

“2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.”.

 

Quindi, in sostanza, al Presidente della Regione è riconosciuto un potere di proposta sia per quanto riguarda la nomina (e la conferma) dei Giudici di Pace che per la loro decadenza ed, in generale, in relazione alle sanzioni disciplinari a carico di questi ultimi.

 

Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 32/1997, il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell’organico della Giunta regionale.

 

Il 14 maggio 2016 è entrata in vigore la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” che, affidando al Governo il compito di adottare i decreti attuativi, intende modificare in modo sostanziale la figura e le competenze del giudice di pace. In estrema sintesi, i punti principali della riforma sono:

• la previsione di una figura unica del giudice onorario, il c.d. “giudice onorario di pace”, superando in tal modo la distinzione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (art. 2, c. 1, lett.a));

• nuovi requisiti e nuove modalità di accesso per l’incarico (art. 2, c. 3);

• revisione della durata dell’incarico: 4 anni, rinnovabile per una volta soltanto (art. 2, c. 7, lett. a) e b));

• l’ufficio del giudice di pace onorario viene coordinato dal Presidente del Tribunale, che provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo (art. 2, c. 12 e art. 5)

• ampliamento delle competenze sia nel settore penale che in quello civile (art. 2, c. 15).

La legge 57/2016 contiene, inoltre, una clausola di salvaguardia per la Valle d’Aosta, che prevede che la nuova disciplina si applichi compatibilmente con le disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Con norme di attuazione potranno inoltre essere adottate ulteriori disposizioni dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità dell’ordinamento valdostano.

 

Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”è il primo dei decreti legislativi attuativi della legge delega, e disciplina il mantenimento in servizio, previa procedura di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. in questione (la legge di stabilità 2016 aveva prorogato gli incarichi fino al 31 maggio 2016), stabilendo al tempo stesso il limite di età per la conferma all’incarico (68 anni).

La norma, inoltre, disciplina l’istituzione, nell’ambito del consiglio giudiziario, della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario che ha, tra le varie competenze, anche quella relativa alle procedure di concorso per titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, all’ammissione al tirocinio e all’organizzazione e al coordinamento del medesimo.

 

 

 



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