L’art. 2, comma 15, lett. p) della legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria, nel  dettare i principi entro i quali il Governo si deve attenere per l’emanazione dei decreti attuativi, amplia la sfera della competenza nel settore penale e civile dell’ufficio del giudice di pace (estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non ecceda i 2.500 Euro)
  
In materia civile.
 
Nell’ambito territoriale di ciascun ufficio, il giudice di pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
 Per materia, cause relative a:
- apposizione di      termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai      regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle      siepi; 
- misura ed      modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 
- rapporti tra      proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia      di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e      simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 
- interessi o      accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o      assistenziali.
 
Per valore, cause relative a:
- beni mobili      quando il valore non superi 5.000,00 euro, se non sono attribuite dalla legge      alla competenza di altro giudice; 
- risarcimento del      danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore      della controversia non superi 20.000,00 euro.
 
Il giudice di pace, in base all’articolo 113 c.p.c., decide secondo equità le cause il cui valore non supera i 1.100 Euro, salvo quelle derivanti dai rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
 
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa, tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali).
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.giustizia.it
 
Nella materia penale.
 
Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001, è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 2 gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
 
Premesso che alcune fattispecie di reato sono state depenalizzate con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.”, i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti (in ordine alfabetico):
- atti contrari      alla pubblica decenza (art. 726 c.p.); 
- codice della      navigazione (artt. 1095, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942); 
- danneggiamento      (art. 635, primo comma, c.p.); 
- determinazione      in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); 
- deturpamento ed      imbrattamento di cose altrui (art. 639, primo comma, c.p.) salvo che      ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639bis c.p. (acqua, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico; 
- deviazione di      acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); 
- diffamazione      (art. 595, primo e secondo comma, c.p.); 
- elezione Camera      dei Deputati (artt. 102 e 106, D.P.R. n.      361/1957); 
- elezioni      amministrative comunali (art. 92, D.P.R. n.      570/1960); 
- espulsione dello      straniero (artt. 13, comma 5.2, e 14, commi 1bis, 5ter e 5 quater, T.U.      disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
- furto punibile a      querela dell’offeso (art. 626 c.p.); 
- guida in stato      di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test o in stato di alterazione      psico-fisico per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, secondo e sesto      comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada); 
- immissione sul      mercato di recipienti mancanti della dicitura CE (art. 15, comma 3, d.lgs. n. 313/1991); 
- ingresso abusivo      nel fondo altrui (art. 637 c.p.); 
- ingresso e      soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis, T.U.      disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
- inosservanza      dell'obbligo di istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.); 
- introduzione e abbandono      di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.) salvo che      ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639bis c.p. (acqua, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso      pubblico; 
- invasione di      terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.) salvo che ricorra      l’ipotesi di cui all’art. 639bis c.p. (acqua, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico; 
- lesione      personale punibile a querela della persona offesa (art. 582, secondo      comma, c.p.); 
- lesioni      personali punibili a querela di parte con esclusione di colpa professionale      e dei fatti connessi alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni      sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o quando derivi malattia      professionale con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.); 
- materia di      sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931); 
- minaccia (art.      612, primo comma, c.p.); 
- omissione di      soccorso (art. 593 c.p.);
- percosse a      querela della persona offesa (art. 581, primo comma, c.p.); 
- polizia,      sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980); 
- reati connessi      con il gioco del lotto (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982); 
- referendum (art. 51, legge n.      352/1970); 
- settore      farmaceutico: apertura farmacia o assunzione dell’esercizio senza      autorizzazione  (art. 3, legge n.      362/1991); 
- somministrazione      di alcolici a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.); 
- somministrazione      di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.); 
- violazioni in      materia di dispositivi medici (artt. 10, primo comma, d.lgs. n. 507/1992;      23, secondo comma, d.lgs. n. 46/1997); 
- uccisione o      danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.); 
- usurpazione      (art. 631 c.p.) salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639bis c.p. (acqua, terreni, fondi o      edifici pubblici o destinati ad uso pubblico). 
La competenza per i reati sopra elencati è invece del tribunale ordinario se ricorre una o più delle seguenti circostanze:
- reati collegati a terrorismo o eversione      dell’ordine democratico (art. 1, d.l. n. 625/1979 convertito in l. n.      15/1980);
- reati punibili con pena diversa      dall’ergastolo collegati ad associazioni di stampo mafioso (art. 7, d.l.      n. 152/1991 convertito in l. n. 203/1991);
- reati collegati  alla discriminazione o all’odio etnico, nazionale,      razziale o religioso (art. 3, d.l. n. 122/1993 convertito in l. n.      205/1993).
 
Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.giustizia.it
 
Nelle materia amministrativa
 
Tutte le competenze in materia amministrativa un tempo poste in capo al giudice di pace, tra cui le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e i ricorsi avverso le sanzioni amministrative pecuniarie applicate a seguito di violazioni del Codice della strada, sono ora[1] attribuite alla competenza del giudice ordinario.
 
 
Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7 d.lgs. 150/2011).
 
Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.giustizia.it
 
 
[1] Art. 34 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.