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Personale del comparto in disponibilità

L’articolo 44 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 detta disposizioni sulla gestione del personale in disponibilità degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, e rinvia alla normativa statale vigente in materia di eccedenze di personale per quanto non diversamente stabilito (art. 33, d.lgs. 165/2001 e seguenti).

Il personale del Comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta collocato in disponibilitàè iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. Il Dipartimento personale e organizzazione dell’Amministrazione regionale, a seguito di comunicazione dell’ente dichiarante, ha l’obbligo di pubblicazione aggregata dell’elenco del personale distaccato in disponibilità nell’ambito del medesimo Comparto. Rimane invece in capo ai singoli enti l’onere di riqualificare professionalmente e, ove possibile, ricollocare il personale in questione presso altri enti.

In virtù della normativa regionale, il personale in disponibilità ha diritto al trattamento economico in godimento per un massimo di due anni. La spesa relativa, ivi compresi gli oneri sociali da corrispondere all’ente di previdenza, è a carico dell’ente di appartenenza sino al trasferimento ad un altro ente o al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità. A tale data, se non interviene la ricollocazione presso l’ente di appartenenza o presso un altro ente del Comparto, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

In base all’articolo 41, comma 3, l.r. 22/2010, gli enti del Comparto unico della Valle d’Aosta che intendono procedere all’espletamento di procedure selettive uniche per la copertura di posti vacanti della dotazione organica verificano l’assenza di personale in disponibilità iscritto nel presente elenco utilmente ricollocabili. In caso di presenza di dipendenti in disponibilità appartenenti al profilo, categoria e posizione per cui è avviata la ricerca di personale, i predetti enti sono tenuti ad espletare prioritariamente le procedure di mobilità per ricollocare i dipendenti in eccedenza.

Procedura

  1. Il Dipartimento personale e organizzazione chiede annualmente agli enti del Comparto unico di comunicare le eventuali eccedenze di personale emerse a seguito del processo di ricognizione e, in caso di presenza di dipendenti collocati in disponibilità, procede ad aggiornare l’elenco presente nel proprio sito istituzionale, dandone anche comunicazione scritta agli altri enti del Comparto e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Prima di avviare le procedure per l’assunzione di personale, gli enti del Comparto unico della Valle d’Aosta verificano nell’elenco aggregato pubblicato nel sito istituzionale della Regione la presenza o meno di personale in disponibilità.
  3. Laddove siano presenti dipendenti in disponibilità appartenenti alla medesima categoria e posizione inseriti nel piano del fabbisogno, l’ente che intende procedere all’assunzione si rivolge all’ente di appartenenza del dipendente per ottenere le informazioni necessarie per il ricollocamento, effettuato sulla base dell’anzianità di iscrizione nella lista.
  4. Qualora il personale in disponibilità sia stato ricollocato o il rapporto di lavoro si stato risolto per la scadenza del termine di due anni previsto, l’ente di appartenenza dello stesso comunica al Dipartimento personale e organizzazione la cancellazione del dipendente dal proprio elenco di disponibilità ai fini dell’aggiornamento dell’elenco aggregato del Comparto.

 


 

Disponibilità

 




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