Comunità energetiche rinnovabili

Quadro normativo

All’interno del pacchetto di misure Clean Energy for all Europeans’, l’Unione Europea ha emanato la direttiva RED II che mira alla promozione delle fonti rinnovabili, introducendo i concetti di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di autoconsumo collettivo.

L’Italia ha anticipato il recepimento della direttiva tramite l’articolo 42 bis del DL n. 162/2019, convertito dalla Legge n. 8/2020, e i relativi provvedimenti attuativi del Ministero dello sviluppo economico (D.M. 16 settembre 2020) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Delibera 318/2020/R/eel). È stata così avviata una fase di sperimentazione sulla condivisione dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

Autoconsumo e CER

I consumatori di energia elettrica possono associarsi in due diversi modi:

  • Alle Comunità energetiche rinnovabili (CER) possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale le cui utenze sono servite dalla medesima cabina di trasformazione secondaria;
  • L’autoconsumo collettivo può essere attivato da consumatori (famiglie e altri soggetti) che si trovano all’interno dello stesso edificio o condominio.

Una CER è un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia prodotta da uno o più impianti, al fine di generare benefici economici, ambientali e sociali sia per i membri della comunità sia per il territorio. I membri della comunità energetica devono essere in possesso, o avere disponibilità, di almeno un impianto di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. La comunità energetica è costituita come un soggetto di diritto autonomo (cooperativa, associazione, consorzio…) e la partecipazione è aperta a tutti i consumatori ubicati sotto la medesima cabina di trasformazione secondaria, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile o al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e industriale principale.

Una CER, una volta costituita, deve essere registrata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), il quale erogherà a favore della stessa gli incentivi espliciti previsti dalla legislazione. L’energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER e consumata dai membri gode infatti di un incentivo erogato sotto forma di tariffa premio pari a 110 €/MWh per la durata di venti anni (l’importo è relativo alla fase sperimentale). La tariffa incentivante è ridotta a 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo. La norma prevede inoltre la restituzione di alcune voci in bolletta come conseguenza della mancata trasmissione dell’energia elettrica in rete. I vantaggi economici risultano proporzionali alla capacità di consumo degli utenti (energia condivisa). Un membro che è sia consumatore sia produttore (prosumer), prima di condividere l’energia prodotta verso gli altri membri, autoconsuma una quota dell’energia prodotta dal proprio impianto. Questa quota di autoconsumo rappresenta un’ulteriore valorizzazione derivante dal risparmio in bolletta per via del mancato prelievo dell’energia dalla rete.

D.lgs 199/2021

Il Decreto legislativo n.199/2021 ha recepito in modo definitivo la direttiva RED II apportando alcune modifiche rispetto alla fase sperimentale, tra cui quella principale l’allargamento del perimetro degli utenti a tutti quelli afferenti alla stessa cabina primaria. Il quadro normativo risulta a oggi incompleto e sarà pienamente operativo soltanto a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Ministero della transizione ecologica (MiTE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

DDL 74/XVI

In data 13 luglio 2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo”.
L’iter del disegno di legge proseguirà ora con la discussione nella Commissione consiliare competente.

 

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