NUOVI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A seguito dell’approvazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del DECRETO 28 ottobre 2025: “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»”, il 29 maggio 2026 è stata approvata la deliberazione di Giunta regionale n. 600 che:
- revoca la deliberazione di Giunta regionale n. 272/2016 che definiva a livello regionale irequisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica;
- stabilisce che, nelle more dell’adeguamento normativo di parte del Capo II (efficienza energetica nell'edilizia) della l.r. 13/2015, trovano applicazione le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici previsti dal sopra citato decreto ministeriale.
ALCUNE DELLEPRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO 28 ottobre 2025
Il decreto introduce un aggiornamento del quadro normativo in materia di prestazione energetica degli edifici, intervenendo su diversi aspetti tecnici e metodologici. In particolare, tra le principali novità si segnalano:
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell'edificio di riferimento (allo scopo di caratterizzare meglio le verifiche, sia sui nuovi edifici, sia sugli edifici esistenti) con un impatto sui limiti di legge dei fabbisogni di energia utile ideale e di energia primaria totale e conseguente rimodulazione delle classi energetiche;
- modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche: eliminazione della verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) per le ristrutturazioni di secondo livello e della verifica di trasmittanza media (Umed) dalle riqualificazioni energetiche; introduzione della nuova verifica di trasmittanza sezione corrente (USC) per le riqualificazioni e le ristrutturazioni di secondo livello.
- revisione dei valori limite relativi al parametro H’T con differenziazioni dei valori per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- estensione dell’obbligo di sistemi BACS di automazione e controllo con classe minima B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni;
- introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici;
- aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione delle UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per illuminazione;
- modifiche alle modalità di inquadramento delle diverse tipologie di ampliamento e delle relative verifiche.
Si precisa che allo stato attuale i modelli delle relazioni tecniche non sono stati modificati con il DECRETO 28 ottobre 2025 e pertanto rimane valido quanto riportato nel DM 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”.
I NUOVI REQUISITI MINIMI E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Vista l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell'edificio di riferimento e la conseguente rimodulazione delle classi energetiche, a partire dal 03.06.2026 gli Attestati di Prestazione Energetica devono essere redatti utilizzando un software di certificazione energetica aggiornato con le novità del DECRETO 28 ottobre 2025.
I NUOVI OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Ai contenuti del nuovo DECRETO 28 ottobre 2025 si aggiungono anche le novità introdotte dal D.Lgs. 5/2026 che modifica il D.Lgs. 199/2021 e che entrerà in vigore il 03.08.2026 estendendo gli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello, secondo livello e di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA
In funzione della data di presentazione del titolo abilitativo occorre fare riferimento alle disposizioni normative di seguito riportate:
- PRIMA DEL 03.06.2026: per le relazioni tecniche riferite ad un titolo abilitativo richiesto prima del 03.06.2026 e che necessitano di aggiornamento si fa riferimento alle disposizioni della d.G.r. 272/2016;
- DOPO IL 03.06.2026 E PRIMA DEL 03.08.2026: le relazioni tecniche riferite a un titolo abilitativo richiesto a partire dal 03.06.2026 devono essere redatte in conformità al DECRETO 28 ottobre 2025;
- DOPO IL 03.08.2026: le relazioni tecniche riferite a un titolo abilitativo richiesto a partire dal 03.08.2026 devono essere redatte in conformità al DECRETO 28 ottobre 2025 e al D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Info Energia Chez Nous.