Conduttori impianti termici

Con deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2025, n. XXX sono state approvate le “Disposizioni per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW”.  
Il provvedimento disciplina le modalità per il rilascio del patentino previsto dall’articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definendo i requisiti e i percorsi formativi necessari per svolgere l’attività di conduttore di impianti termici civili sul territorio regionale.
Le disposizioni si applicano nelle more dell’approvazione della disciplina organica di settore demandata a futura legge regionale.
Sono previsti due livelli di abilitazione:
•il patentino di primo grado, che si ottiene presentando un certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, rilasciato secondo la normativa vigente;
•il patentino di secondo grado, che si ottiene presentando:
oun attestato di frequenza con profitto rilasciato in esito a un corso di formazione riconosciuto, anche se svolto in altra regione;
ooppure un’abilitazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 1968, rilasciata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il corso di formazione per il patentino di secondo grado, della durata minima di 90 ore, è incentrato su contenuti tecnici e normativi.
L’accesso al corso è riservato a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
I corsi devono essere riconosciuti dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, sia se inclusi nell’offerta formativa pubblica regionale, sia se organizzati da enti accreditati.
Al termine del corso è previsto un esame abilitante, composto da una prova scritta e/o pratica e da un colloquio tecnico. Possono accedervi solo coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore. L’esame è svolto da una commissione istituita dalla struttura regionale competente.
In caso di esito positivo, viene rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, che consente di presentare domanda per il rilascio del patentino.
La domanda va inoltrata alla struttura Sviluppo energetico sostenibile, individuata come autorità regionale competente sia per il rilascio del patentino (in formato digitale), sia per l’aggiornamento del registro regionale degli abilitati.

Con deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2025, n. 574 sono state approvate le “Disposizioni per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW”.  

Il provvedimento disciplina le modalità per il rilascio del patentino previsto dall’articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definendo i requisiti e i percorsi formativi necessari per svolgere l’attività di conduttore di impianti termici civili sul territorio regionale.

Le disposizioni si applicano nelle more dell’approvazione della disciplina organica di settore demandata a futura legge regionale.

Sono previsti due livelli di abilitazione:

  • il patentino di primo grado, che si ottiene presentando un certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, rilasciato secondo la normativa vigente;
  • il patentino di secondo grado, che si ottiene presentando:

a) un attestato di frequenza con profitto rilasciato in esito a un corso di formazione riconosciuto, anche se svolto in altra regione;

b) oppure un’abilitazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 1968, rilasciata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

Il corso di formazione per il patentino di secondo grado, della durata minima di 90 ore, è incentrato su contenuti tecnici e normativi.

L’accesso al corso è riservato a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

I corsi devono essere riconosciuti dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, sia se inclusi nell’offerta formativa pubblica regionale, sia se organizzati da enti accreditati.

Al termine del corso è previsto un esame abilitante, composto da una prova scritta e/o pratica e da un colloquio tecnico. Possono accedervi solo coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore. L’esame è svolto da una commissione istituita dalla struttura regionale competente.

In caso di esito positivo, viene rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, che consente di presentare domanda per il rilascio del patentino.

La domanda va inoltrata alla struttura Sviluppo energetico sostenibile, individuata come autorità regionale competente sia per il rilascio del patentino (in formato digitale), sia per l’aggiornamento del registro regionale degli abilitati.

 

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