Contributi fotovoltaico

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E A CONDOMINI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 

La Giunta regionale, in data 9 ottobre 2026, ha approvato la deliberazione n. 1156 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione e rendicontazione di contributi a persone fisiche finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 24/2025.”

Con successivo provvedimento dirigenziale n. 5203 del 14/10/2026 è stato approvato l’“Avviso per la concessione di contributi a persone fisiche e a condomini per la realizzazione di impianti fotovoltaici”.

Soggetti beneficiari

a)  le persone fisiche che hanno nella loro disponibilità l'unità abitativa servita dall'impianto;

b) nel caso di condomini, l'amministratore condominiale regolarmento nominato e appositamente autorizzato dall'assemblea dei condòmini dell'edificio esclusivamente per interventi a servizio delle parti comuni del medesimo;

c) nel caso di edifici composti da più unità immobiliari nelle disponibilità di due o più persone fisiche, per i quali non sia stato nominato un amministratore ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, la persona fisica espressamente delegata dagli altri condòmini (la delega è necessaria per la realizzazione di impianto a servizio delle parti comuni dell'edificio).

Ammissibilità degli interventi

Gli interventi devono:

a) essere conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) essere realizzati sul territorio regionale;

c) essere realizzati su edifici e loro pertinenze;

d) essere realizzati a servizio di edifici non destinati all’esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) in forma prevalente. Tale requisito si intende rispettato qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

-  l’edificio non viene utilizzato per l’esercizio di attività economiche per almeno l’80% della superficie dell’intero edificio;

- le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte a un bacino d’utenza geograficamente limitato;

e) comportare un incremento di potenza installata non inferiore a 3 kW. È ammissibile anche il potenziamento di impianti esistenti, purché la nuova potenza installata sia pari o superiore a 3 kW;

f) essere in regola con gli iter autorizzativi previsti dal d. lgs.190/2024 e s.m.i.;

g) prevedere l’associazione dell’impianto fotovoltaico a un POD a servizio di unità abitative all’interno dell’edificio o a POD a servizio di parti comuni dello stesso.

Sono finanziabili anche gli impianti fotovoltaici a servizio di unità abitative situate in aree non raggiunte dalla rete di distribuzione elettrica, dove vi è quindi la totale assenza di punti di connessione con la stessa, per i quali non si applica la condizione di ammissibilità di cui alla precedente lettera g).

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spese:

a) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici (ivi comprese le seguenti spese: opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, strutture di supporto, componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, connessione alla rete elettrica);

b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo (ivi comprese le seguenti spese: opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, strutture di supporto, componenti).

Le spese di cui al punto 6.1 dell’avviso sono attestate mediante fatture o documenti equipollenti.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile.

Nel caso di persone fisiche di cui al punto 4.1, lettere a) e c) dell’avviso, le spese devono essere sostenute dal soggetto proponente.

Nel caso di cui al punto 4.1, lettera b) dell’avviso, le spese devono essere sostenute dal soggetto intestatario del POD a servizio delle parti comuni dell’edificio.

Non sono ammissibili interventi necessari a conformarsi a norme di legge in vigore. Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ai sensi del d. lgs. 199/2021 accedono al contributo limitatamente alla quota di potenza eccedente quella necessaria per il raggiungimento della potenza d’obbligo.

Le spese devono essere sostenute dai soggetti beneficiari a partire dal 9 ottobre 2026.

I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi nel limite massimo della spesa ammessa, fermo restando le condizioni di cumulo previste da ciascuna normativa.

Entità del contributo

L’entità del contributo è pari al massimo al 40% dell’importo minore tra la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l’investimento e i massimali di spesa ammissibile di seguito riportati:

Tipologia intervento

Spesa massima ammissibile per kW/kWh

Spesa massima ammissibile complessiva per domanda di contributo

Entità massima contributo

Impianto fotovoltaico

fino a 1.500,00 €/kW di potenza installata

€ 30.000,00

€ 12.000,00

Sistema di accumulo

fino a 600,00 €/kWh di capacità di accumulo

€ 12.000,00

€ 4.800,00

 

Pertanto, a titolo esemplificativo, per un impianto fotovaltaico di potenza pari a 6 kw abbinato a un sistema di accumulo pari a 6 kwh, il contributo massimo concedibile è pari a complessivi 5.040 euro, di cui 3.600 euro per l’impianto e 1.440 euro per il sistema di accumulo.

In ogni caso, il contributo massimo concedibile per impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 20 kW abbinati a sistemi di accumulo con capacità pari o superiore a 20 kWh è pertanto pari a 16.800 euro, di cui 12.000 euro per l’impianto e 4.800 euro per il sistema di accumulo.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere redatta e inviata esclusivamente dal soggetto proponente accedendo alla piattaforma dedicata al link che sarà reso disponibile nella presente sezione.

Le domande sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 16 novembre 2026 fino a esaurimento fondi, e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2027. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il soggetto proponente riceve dal sistema la conferma della consegna.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

a) documentazione comprovante la disponibilità della superficie su cui sarà realizzato l’impianto, solo nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di un diritto diverso dalla proprietà o di altro diritto reale;

b) consenso all’esecuzione dell’intervento da parte dei soggetti proprietari/titolari di diritti reali di godimento (ove pertinente);

c) dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (allegato I di cui all’art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37);

d) fatture o documenti equivalenti intestati al soggetto proponente, o al condominio nel caso di cui al punto 4.1, lettera b)  dell’avviso, contenenti le indicazioni dell’intervento realizzato, delle forniture e dei lavori eseguiti;

e) quietanze di pagamento, con l’indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equipollenti;

f) copia del Modello Unico (Parte I e Parte II) ove applicabile o, in alternativa, copia della comunicazione di ultimazione lavori, inviati al Gestore di Rete. In entrambi i casi devono essere allegate anche le ricevute di avvenuta consegna. Nel caso di impianti fotovoltaici a servizio di unità abitative situate in aree non raggiunte dalla rete di distribuzione elettrica, autodichiarazione relativa alla totale assenza di punti di connessione con la stessa;

g) nel caso di condominio rappresentato da amministratore condominiale regolarmente nominato: verbale/i di deliberazione dell’intervento, del conferimento all’amministratore della delega per richiedere il contributo;

h) nel caso di edificio composto da più unità immobiliari per i quali non sia stato nominato un amministratore ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, rappresentato da una persona fisica delegata: documento di conferimento della delega a richiedere il contributo, nel caso di realizzazione di impianto a servizio delle parti comuni dell’edificio.

Struttura regionale competente:

Struttura Sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione

Contatti telefonici dal lunedì al venerdì ore 9:00 -12:00 14:00 -16:00:

0165/274506 0165/274943

 

 ALLEGATI:

 

Energia



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