maestri di sci e le guide alpine

I due disegni di legge di modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta) e legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d’Aosta) introducono nuove modalità per definire, in ottica di semplificazione amministrativa, gli interventi finanziari della Regione e le relative condizioni per la concessione dei contributi rispettivamente all’AVMS e all’UVGAM. In particolare è previsto che, a sostegno dei compiti svolti, la Regione può concedere un contributo annuo forfettario, non superiore al disavanzo del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo. E’ stata poi rimodulata la possibilità, da parte delle singole scuole di sci, di richiedere la concessione di contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’attivazione di interventi di adeguamento, anche mediante l’ampliamento delle sedi delle scuole medesime.

Sono stati inoltre introdotti alcuni chiarimenti in merito a criticità emerse dall’applicazione delle leggi. Tra i principali: la garanzia di un servizio di sempre più alta qualità da parte dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale regionale, con l’obbligo del possesso delle certificazioni Eurosécurité, per tutte le categorie, ed Eurotest, per la sola disciplina alpina, da parte dei maestri che hanno ottenuto l’abilitazione in altre regioni o province, e, ancora, il diploma di specializzazione per l’insegnamento dello sci ai portatori di handicap e per l’insegnamento del telemark.