L.R. 16 febbraio 2011

Con questa legge regionale sono state adottate una serie di disposizioni finalizzate a introdurre novità significative nel settore turistico-ricettivo e a fornire soluzione a una serie di criticità. In particolare, sono stati introdotti due ulteriori livelli di classificazione per gli alberghi (3 stelle superior e 4 stelle superior) ed uno per le RTA (5 stelle). Inoltre, in conformità ad un obiettivo della legislatura corrente, si è prevista la possibilità di esercitare l’attività ricettiva alberghiera anche con l’innovativa forma “dell’Albergo diffuso”.

Il cosiddetto “Piano alberghi” (artt. 90bis e 90ter della l.r. 11/1998) è stato poi modificato prevedendo, per gli affittacamere, i bar e ristoranti oggetto di ampliamento, la possibilità di essere oggetto di cambio di destinazione d’uso in alberghi o in RTA e, per i bar e i ristoranti, anche in affittacamere. Gli ampliamenti degli affittacamere potranno inoltre essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E’ stato poi chiarito che gli ampliamenti possono essere realizzati anche attraverso più interventi, purché non superino complessivamente, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010.

Sotto il profilo degli incentivi di settore, è stata allungata da 15 a 20 anni la durata massima dei mutui a tasso agevolato concessi ai sensi della l.r. 19/2001, è stata prevista anche per la CAV la possibilità di beneficiare di contributi in caso di investimenti successivi a quello iniziale e sono stati introdotti, tra le spese ammissibili ad agevolazione, anche quelle sostenute per l’acquisto di terreni funzionali alla realizzazione o all’ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture.