Ricettività Turistica

Con propria deliberazione n. 695, in data 25 marzo 2011, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 7bis, comma 1, lettera c), della l.r. 33/1984, il modello di convenzione tipo recante la disciplina della gestione di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata.

Questa convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Comune e dai proprietari delle unità abitative frazionate, oltre a premettere che le singole unità abitative e le relative pertinenze siano destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettiva alberghiera, disciplina gli obblighi del gestore, il livello minimo di servizi da fornire, le modalità di esercizio della riserva d’uso per i singoli proprietari, il trasferimento della proprietà delle unità abitative, le attività di controllo e le sanzioni.

Sul versante dell’iniziativa legislativa va anche segnalata l’approvazione della proposta di riforma della legge regionale n. 4/2004 in materia di incentivi a favore degli investimenti nel settore delle strutture ricettive di montagna (rifugi, bivacchi alpini e dortoir), con la quale intendono introdurre nuovi e più efficienti meccanismi di agevolazione nel settore della ricettività di montagna.