TERRITORIO
I centri storici, nell'ambito della normativa sui piani regolatori, pongono alcuni problemi di non facile soluzione.
CENTRI STORICI E PIANI REGOLATORI
di Bruno Courthoud
Il primo numero di questa rivista, nell'articolo concernente l'approvazione dei piani regolatori generali comunali, forniva, oltre ad un breve riepilogo delle principali tappe dell'evoluzione della normativa urbanistica in Valle d'Aosta, alcune indicazioni circa i principali contenuti di un piano regolatore generale. Può essere ora interessante vedere come vengono attuate le previsioni di un piano regolatore generale.
L'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, riprendendo sostanzialmente la legislazione statale, stabilisce in proposito che i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati. A questi ultimi si sono successivamente aggiunti, nella legislazione statale, altri strumenti attuativi del piano regolatore generale, ognuno con finalità ben specifiche. Essi sono stati fatti propri esplicitamente anche dalla legislazione regionale con legge 2 marzo 1979, n. 11, che li ha qualificati, insieme ai piani particolareggiati, come piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica. L'iniziativa per la redazione e l'adozione di tutti gli strumenti attuativi cui si è fatto cenno fa capo, in linea generale, all'ente pubblico, ed in particolare alle singole amministrazioni comunali. Lo scopo principale dei piani urbanistici di dettaglio è quello di coordinare le iniziative che dovranno poi essere attuate dai privati o dall'ente pubblico, nonché organizzare in modo razionale ed organico le opere di urbanizzazione sia a rete (strade, acquedotti, fognature, ecc.) che puntuali (parcheggi pubblici, aree a verde pubblico, edifici pubblici quali scuole, ecc.), a servizio degli insediamenti previsti nel piano urbanistico di dettaglio. La citata legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 ha inoltre disciplinato i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati. La complessa materia, in parte modificata dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. è stata oggetto, in seguito anche ad esplicite richieste in tal senso avanzate dagli enti locali, della circolare n. 26 del 22 luglio 1996 dell'Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti, avente per oggetto : "Legge regionale 9 agosto 1994, n. 44, recante modificazioni di norme regionali in materia urbanistica.
Piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica e privata.
Strumenti di attuazione delle zone A di piano regolatore generale, normativa di attuazione".
Non è questa la sede per entrare nei dettagli della circolare citata.

I CENTRI STORICI
Il centro storico di Aosta. Al centro in basso l'angolo tra via Croix de Ville e via de Tillier.Si ritiene tuttavia importante richiamare l'attenzione del lettore sulla parte della circolare che concerne gli strumenti di attuazione delle zone A (i cosiddetti "centri storici" e cioè gli antichi insediamenti quali i villaggi tradizionali, le frazioni, i "bourgs") di piano regolatore generale.
Tutti conoscono i problemi che hanno investito tali nuclei, in maniera più o meno pesante, dal dopoguerra ad oggi:
- l'abbandono progressivo, in particolare nei comuni di media e alta montagna, di fabbricati a destinazione mista abitativa rurale, in correlazione coll'abbandono della campagna, e il conseguente successivo deterioramento di tali volumi;
- la difficoltà di conciliare il recupero dei fabbricati ed il mantenimento delle loro caratteristiche, sia architettoniche che ambientali, con le esigenze recate dai nuovi modelli abitativi (servizi interni, altezze e superfici dei locali di abitazione, superfici finestrate, posti-macchina o autorimesse privati, ecc.);
- la progressiva trasformazione in abitazioni turistiche (seconde case), dei fabbricati abbandonati, soprattutto nei comuni a maggior vocazione turistica;
- il progressivo abbandono della destinazione abitativa originaria e la sostituzione, almeno parziale, di tale destinazione con altre destinazioni d'uso (in genere terziarie, quali uffici ed attività commerciali), in centri storici quale quello di Aosta.
Questi, per sommi capi, sono solo alcuni dei problemi posti dalle zone A. Si pensi anche ai problemi posti dalla viabilità di accesso ed alla relativa necessità di reperire spazi per parcheggi ed autorimesse, sia pubblici che privati.
Si pensi, infine, alla necessità di salvaguardare il valore ambientale della maggior parte di questi nuclei e delle relative aree circostanti ancora inedificate, che costituisce una delle caratteristiche essenziali del paesaggio valdostano.
La legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, all'articolo 14, ha previsto per le zone A un sistema rigido di tutela degli interventi sugli edifici esistenti, ammettendo esclusivamente interventi che non eccedano il restauro e il risanamento conservativo, fino a quando non vengano approvati, per ogni zona A, i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, o un'apposita normativa di attuazione. A quasi vent'anni dall'entrata in vigore della legge regionale citata si può senz'altro affermare che tale impostazione normativa non ha prodotto gli effetti auspicati dal legislatore, in quanto:
- il protrarsi oltre misura nel tempo del periodo di tutela rigido, dovuto anche ai notevoli ritardi sia nell'adozione che nell'approvazione dei piani regolatori generali, ha favorito una sostanziale disapplicazione della norma: sono state correntemente rilasciate concessioni od autorizzazioni per sostanziali ristrutturazioni edilizie, anche con ampliamenti volumetrici, qualificate invece quali interventi di restauro e risanamento conservativo (complice anche una poco chiara definizione legislativa degli interventi in questione);
- tale comportamento ha, in parte, disincentivato l'adozione degli strumenti attuativi previsti dalla legge, a cui si è finora ricorso in modo del tutto sporadico ed occasionale.
Tenuto conto dell'attuale quadro normativo, oltre che dell'avvenuta approvazione della quasi totalità dei piani regolatori comunali (manca all'appello quello del comune di Oyace, in fase comunque di approvazione), con la circolare in oggetto sono state fornite alcune indicazioni ai comuni per la predisposizione di tali strumenti attuativi.
E' ora necessario che i comuni, in relazione alle loro specifiche condizioni ed esigenze, si attivino in tempi brevi per la loro predisposizione.

 

LE PRINCIPALI LEGGI IN MATERIA URBANISTICA
LEGGI STATALI
- L.S. 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni;
- L.S. 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive modificazioni;
- L.S. 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità";
- L.S. 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni.

1 LEGGI REGIONALI
- L.R. 28 aprile 1960, n. 3 "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" e successive modificazioni;
- L.R. 15 giugno 1978, n. 14 "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni;
- L.R. 2 marzo 1979, n. 11 "Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica";
- L.R. 12 gennaio 1993, n. 1 "Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta" e successive modificazioni;
- L.R. 9 agosto 1994, n. 44 "Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica".


   
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