Regione autonoma Valle d'Aosta - Accreditamento

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Sommario:

Accreditamento

 

L'accreditamento, è il procedimento amministrativo mediante il quale viene attribuito – alle strutture pubbliche e private già autorizzate che ne facciano richiesta e ne possiedano i requisiti – lo stato giuridico di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), comprese quelle rientranti nei fondi integrativi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Si tratta di un processo che va oltre la verifica della rispondenza a requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali previsti per l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie o di strutture socio-sanitarie. Esso implica l'accertamento della capacità di soddisfare determinati livelli di assistenza, la garanzia della qualità dell'offerta e dell'appropriatezza dell'uso delle risorse, delle modalità di accesso di strutture e di professionisti nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, nonché la sicurezza del permanere nel tempo, dei presupposti di cui trattasi.

Gli obiettivi dell'accreditamento istituzionale consistono sostanzialmente nell'assicurare i livelli essenziali ed uniformi di qualità dell'assistenza avvalendosi di soggetti accreditati dal Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonché nel potenziare l'erogazione di trattamenti e di prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi di soggetti terzi accreditati.

Ai sensi della normativa regionale in vigore, il rilascio dell'accreditamento compete alla Giunta regionale, previa istruttoria effettuata dai servizi regionali competenti per materia, tenuto conto delle risultanze delle visite ispettive effettuate anche utilizzando organi tecnici qualificati, allo scopo di verificare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali e specifici stabiliti dalla normativa statale e regionale.

Il rilascio dell'accreditamento non costituisce, tuttavia, vincolo per le pubbliche amministrazioni e per le aziende sanitarie locali a stipulare accordi contrattuali.

Le modalità ed i termini per l'accreditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte da soggetti pubblici e privati regionali, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 52 in data 15 gennaio 2010, che introduce alcune importanti novità:

  • unico livello di accreditamento ed attualizzazione dei requisiti con riferimento alla situazione regionale;
  • definizione di un sistema di mantenimento dell'accreditamento, basato sullo svolgimento di tre attività: assolvimento debito informativo, verifiche periodiche sul campo e monitoraggio di alcuni percorsi (mediante il coinvolgimento del paziente e audit su cartelle cliniche).
  • durata dell'accreditamento uguale per tutti (5 anni) salvo i casi di deroga (durata 12 mesi) previsti per enti autorizzati nei 12 mesi antecedenti la richiesta dell'accreditamento;
  • snellimento del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, con possibilità di dichiarare l'eventuale immutabilità dei requisiti e di produrre, esclusivamente, la documentazione che ha subito degli aggiornamenti.

 

Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate ed accreditate.