Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di educatore professionale socio-sanitario – Legge 42/99 – DPCM 26 luglio 2011

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 70/2020, come ulteriormente prorogato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, la scadenza di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza di cui alla DGR 37/2020, precedentemente fissata all’11 aprile 2020, è posticipata al 2 luglio 2020.

 

Si informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 6  dell'11 febbraio 2020 è  stato pubblicato l'Avviso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 37 in data 31 gennaio 2020, riguardante il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario.

A partire dal 12 febbraio 2020 ed entro il 2 luglio 2020 può essere presentata, nelle modalità previste dall’avviso sotto riportato, la domanda di partecipazione alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario.

La domanda deve essere presentata esclusivamente nella Regione dove è stato formalmente autorizzato e dove si è svolto il corso.

L'Avviso pubblico  afferisce esclusivamente alla Professione sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE, così come definita dall’articolo 3, lettera h) del decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001, e regolata dal DM 8 ottobre 1998, n. 520.

 


Mentre il riconoscimento dell'EQUIPOLLENZA di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'EQUIVALENZA il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti ed avviene su istanza dell'interessato.

Il riconoscimento dell'EQUIVALENZA riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento (ante 1999) che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000. 

 

Norme di equipollenza riferite all’Educatore professionale:

  • DM 27-7-2000 recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, come integrato dal DM 22-6-2016 “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, in base ai quali risultano equipollenti al diploma universitario di educatore professionale i corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di Giunta regionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta
 

 

  • la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 539, così come modificato dall’articolo 1, comma 465 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022) che dispone: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3

 

NOTA BENE:

  • Le domande potranno essere presentate nei casi in cui il corso di formazione sia stato autorizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, o da altri Enti preposti allo scopo, e  si sia svolto in Valle d'Aosta;
  • ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute;
  • ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute;
  • il decreto di riconoscimento dell'equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.

 

 

************************

 

Percorso di compensazione formativa

Qualora il titolo e l'esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio minimo previsto dal DPCM 26 luglio 2011, il riconoscimento è subordinato all’espletamento di misure compensative ai fini dell’equivalenza dei titoli secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, registrato al numero 1013 in data 19 marzo 2014.

 

INFORMAZIONI

Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario

Tel. 0165 274255

 

 

************************

NORMATIVA

 

Sanità e Salute



Torna su