Aiuti per i danni da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

 

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1032 del 4 agosto 2025, i criteri di applicazione per la concessione degli aiuti a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria per i danni subiti in conseguenza di un’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale.

 

Avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale

Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti escludendo il valore più elevato e quello più basso, formalmente riconosciuta con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura.

 

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

 

I danni

I danni devono essere una conseguenza diretta dell’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale di compensazione includono:

  • le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione,
  • i danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione.

Intensità di aiuto

Nel caso di perdite di produzione e di danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione l’aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all’importo del danno ritenuto ammissibile:

  1. 45% della spesa ritenuta ammissibile, qualora sia ripristinato il bene oggetto di domanda di aiuto e nel caso di ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, in assenza di polizza assicurativa;
  2. 30% della spesa ritenuta ammissibile, qualora non sia ripristinato il bene oggetto di domanda di aiuto e/o nel caso di non ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, in assenza di polizza assicurativa.

Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale per cui è prevista una copertura assicurativa, gli aiuti essere concessi fino ad un massimo del 90% dei costi ammissibili compresi gli altri eventuali indennizzi percepiti.

 

Presentazione domande di aiuto
I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici che verranno pubblicati per ogni singola avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale riconosciuta.

 

 

Agricoltura



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