DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI

Il 17 maggio 2011 è entrata in vigore la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 in materia di elettrodotti che introduce nuove forme di semplificazione del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150 kV. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 della normativa, gli uffici della Direzione ambiente hanno predisposto la documentazione riguardante l’approvazione di ulteriori adempimenti e degli aspetti procedimentali relativi alle procedure di autorizzazione.

Il 2 novembre 2012, la Giunta regionale ha approvato tali adempimenti e gli aspetti procedimentali in materia di elettrodotti.

Questo atto consente l’avvio delle procedure di collaudo degli elettrodotti di media tensione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dei tempi stabiliti; infatti il collaudo deve essere effettuato entro l’anno successivo ai primi tre anni di esercizio dell’impianto realizzato.

Gli uffici, poi, hanno predisposto la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni di inizio lavori e le dichiarazioni per il collaudo semplificato, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2082/2012, da rendere disponibile sul sito istituzionale della Regione, alla sezione dedicata.

Per quanto riguarda il catasto delle linee di media tensione, lo stesso risulta costantemente aggiornato da parte degli uffici competenti, i quali provvedono a inserire sulla cartografia i tracciati, i dati relativi alle tipologie di elettrodotto e alle autorizzazioni rilasciate, al fine di disporre di una banca dati completa.