L’attività
Il Dipartimento legislativo e legale, nelle sue articolazioni, assicura
fondamentalmente la gestione del contenzioso dell’Amministrazione
regionale e la funzione di assistenza consultiva
legale e legislativa nei confronti della Giunta regionale e delle
strutture che ne dipendono.
Il contenzioso costituzionale
Relativamente al contenzioso costituzionale, merita segnalare
che la Regione ha promosso, nel corso dell’anno, due giudizi
di legittimità costituzionale, l’uno concernente la legge finanziaria
2004 e l’altro il decreto-legge del luglio 2004 sul contenimento
della spesa pubblica, e un giudizio per conflitto di attribuzione
avverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Nessuna legge regionale è stata, ad oggi, impugnata dal Governo
innanzi alla Corte costituzionale.
Quanto alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale, rilevano
in particolare le sentenze 236 e 280, rispettivamente del
19 e del 28 luglio 2004. Le due pronunce hanno deciso, separatamente,
le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Regione Valle d’Aosta avverso la legge n. 131 del 2003,
di attuazione del titolo V della Costituzione. In entrambe le
sentenze la Corte ha enunciato importanti principi, in particolare
sottolineando l’importanza delle norme di attuazione,
quali strumenti di svolgimento dell’autonomia statutaria, anche
dopo la riforma costituzionale del 2001, strumenti ai quali
è subordinato sia il trasferimento delle ulteriori funzioni amministrative
attratte dalla Regione in virtù del nuovo titolo V
della Costituzione, sia l’esercizio nei confronti della Regione
del potere sostitutivo governativo disciplinato dal novellato
articolo 120 Cost.. La Consulta ha inoltre deciso con sentenza
205 del 6 luglio il giudizio di legittimità costituzionale promosso
dal Governo nel 2003, avverso la legge regionale n. 23
del 2002, recante “Disposizioni in materia di personale del Dipartimento
delle politiche del lavoro”, accogliendo le censure
governative e annullando, in conseguenza, la legge regionale
per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost..
Il contenzioso amministrativo
In questo settore, che risulta generalmente il più significativo
dal punto di vista quantitativo, si rileva che in una materia
complessa e delicata, quale la protezione delle bellezze naturali,
i giudici amministrativi di prime e seconde cure hanno ritenuto
più volte la legittimità dell’azione amministrativa a tutela
dei vincoli paesistici.
Il contenzioso del lavoro
In materia sono attualmente pendenti, rispettivamente avanti
la Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Torino, due particolari
vicende, rilevanti sia dal punto di vista giuridico sia
dal punto di vista fattuale, che hanno visto l’Amministrazione
vittoriosa nel precedente grado di giudizio.
Quanto alla prima, la Corte d’Appello di Torino, riformando la
sentenza di primo grado in accoglimento delle tesi avanzate
dalla Regione, aveva respinto la domanda dell’Inail in ordine
all’obbligo di iscrizione all’Istituto del personale volontario del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La pronuncia, benché
oggetto, come accennato, di ricorso per cassazione da parte
dell’Inail, ha correttamente ricondotto la prestazione del personale
volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell’alveo
suo naturale, contraddistinto dall’essenziale e determinante
aspetto spontaneo, ed appare significativa anche in ragione
dell’elevato numero di Vigili volontari che compongono
il Corpo.
Il Tribunale di Aosta, poi, ha respinto il ricorso presentato da
un gruppo di segretari comunali, che reclamava giudizialmente
l’attribuzione dei diritti di segreteria, in qualità di ufficiali
roganti. Il giudice, aderendo alla tesi dell’Amministrazione,
volta ad affermare l’omogeneità del trattamento della dirigenza
del comparto pubblico, accertava la natura retributiva delle
predette somme, con conseguente riconoscimento della piena
competenza, di ordine normativo e contrattuale, della Regione.
Il contenzioso civile
Nell’ambito delle contoversie civili, meritano una specifica
considerazione i procedimenti instaurati da parte di Volvo
Trucks e di Volvo Europa davanti al Tribunale di Torino e al Tribunal
de Grande Instance de Bonneville nei confronti, tra gli altri,
della Regione, in relazione all’incendio verificatosi all’interno
del tunnel del Monte Bianco il 24 marzo 1999. Si tratta
di procedimenti complessi, sia per il numero di soggetti coinvolti,
sia per le molteplici questioni di giurisdizione connesse
all’appartenenza delle parti a differenti nazionalità. La Regione,
che oltre a difendersi dalle domande avversarie, ha a sua
volta avanzato pretese risarcitorie ha chiesto e ottenuto dal
giudice l’autorizzazione a chiamare in causa una serie di soggetti
in capo ai quali, oltre che a Volvo Trucks e Volvo Europa,
ritiene sussistere la responsabilità per il fatto e, di conseguenza,
per i danni derivati dalla chiusura del traforo.
Attività consultiva
L’attività consultiva si è concretizzata nella redazione di 83
pareri scritti, oltre che in svariate consultazioni orali, che riguardano
prevalentemente la risoluzione di questioni relative
a fattispecie concrete, ma anche l’interpretazione di leggi e regolamenti,
sia statali che regionali.
In relazione alle prime, si evidenziano, per la loro rilevanza sia
in termini quantitativi che qualitativi, i pareri resi nell’ambito
dell’amministrazione del rapporto di lavoro contrattualizzato,
delle autorizzazioni amministrative, degli appalti, tanto
dal punto di vista delle procedure di affidamento che da quello
dell’esecuzione dei relativi contratti, e del procedimento
amministrativo.
Considerazione a parte merita l’attività a svolta a supporto degli
organi di governo nella predisposizione di disegni di legge:
sono state esaminate 34 proposte normative, delle quali 33 disegni
di legge e una proposta di regolamento. Si tratta di iniziative
legislative di diverso e vario contenuto, alcune di particolare
rilevanza ed interesse.
Altra attività di supporto è quella svolta nell’ambito di gruppi
di lavoro diretti alla revisione della disciplina regionale in
taluni settori, ed, in particolare:
quello del patrimonio immobiliare
della Regione destinato ad attività produttive e commerciali,
che ha portato all’emanazione della legge 18 giugno
2004, n. 10, che regola il conferimento di detto patrimonio ad
una società per azioni a capitale regionale;
quello concernente
la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e della disciplina
del relativo personale, con una significativa anticipazione rappresentata
dagli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 1016 del 5 aprile 2004 sui poteri di controllo dei
coordinatori;
quello dedicato alla riforma della polizia locale;
quello preposto alla revisione della disciplina regionale in materia
di servizi pubblici locali.
Da ultimo si segnala la partecipazione del Dipartimento ai lavori
del Nucleo consultivo giuridico-istituzionale, istituito dalla
Giunta regionale nell’anno in corso anche al fine di predisporre
ogni utile attività necessaria all’avvio dell’Osservatorio
legislativo regionale, funzionale al perseguimento dell’obiettivo
di assicurare il monitoraggio costante della legislazione
eteronoma, in itinere e vigente.
Iniziativa di eccellenza
La manutenzione
del sistema normativo regionale
Il Servizio legislativo e osservatorio, nell’ambito dell’attività
consultiva dal medesimo svolta a supporto dell’iniziativa
legislativa dell’esecutivo regionale, ha provveduto alla stesura
di un disegno di legge regionale, composto di 41 articoli,
diretto alla manutenzione del complessivo sistema normativo
regionale.
Il disegno di legge, cosiddetto “omnibus” in relazione al suo
contenuto, riferito a diverse leggi e materie, è già stato approvato
dalla Giunta regionale ed è attualmente all’esame
del Consiglio regionale.
L’iniziativa di cui trattasi, voluta e coordinata dalla Presidenza
della Regione, costituisce una novità nel panorama legislativo
regionale. Lo scopo che con tale nuovo strumento
si intende perseguire è quello di razionalizzare e di semplificare
la produzione normativa, riducendone la parcellizzazione
e facendo confluire in un’unica legge tutte quelle disposizioni
di modificazione di leggi vigenti utili ad apportare
correzioni ed aggiustamenti alle diverse discipline di settore,
con ciò evitandosi la moltiplicazione dei singoli interventi
di modificazione in più leggi, fatte molto spesso di
uno o di pochi articoli soltanto. |