Distanze minime dei trattamenti fitosanitari dalle zone frequentate da popolazione e cartellonistica

A 30 metri di distanza da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortile ed aree verdi all'interno di plessi scolastici e asili nido, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, sentieri natura, percorsi salute, fitnes con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta e parcheggi, campeggi, è vietato l’uso di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le frasi di rischio previste dal PAN, convertite in frasi H nel nuovo sistema di etichettatura CLP (vedi documento in calce dal titolo: Tabella di conversione).

La distanza di 30 metri può essere ridotta a 10 metri purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari siano adottate le misure antideriva elencate nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 24 marzo 2017 (Vedi documento in calce dal titolo: Misure di contenimento della deriva).

A meno di 10 metri dalle aree sopra elencate è, inoltre, obbligatoria l’apposizione sui bordi dei campi trattati di cartelli che devono essere conformi all’immagine riportata in calce dal titolo: Cartello zona trattata (il lato del triangolo deve essere di almeno 30 cm). 


I cartelli devono essere:

  1. in materiale  resistente alle intemperie e agli urti;
  2. collocati ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo da garantire buona visibilità e comprensione alle persone che passano;
  3. la loro sistemazione deve avvenire ad un’altezza e posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale del passante tenendo conto degli eventuali ostacoli;
  4. i caratteri devono essere leggibili.

 

Altre limitazioni imposte dalla normativa vigente:

  • la distribuzione di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le 7:00; 
  • gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d’aria;
  • la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva e l’operatore deve sempre assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell’area trattata e, all’occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento; 
  • al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva, le applicazioni dovrebbero essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h; 
  • non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure qualora la coltura sia all’interno di una serra chiusa.

 

 

OBBLIGO DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROSSIMITÀ DI AREE AGRICOLE

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati dell’esecuzione di ogni trattamento anche con l’apposizione nell’area che sarà trattata con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al momento di esecuzione del trattamento con cartelli chiaramente leggibili.


Le presenti regole derivano dall’ attuazione delle "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 342/2017 (vedi documento in calce).

 

 

 



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