Assegno di cura a sostegno della domiciliarità delle persone anziane

Disposizioni applicative relative all’articolo 18 della legge regionale n. 23/2010 “Assegni di cura a sostegno della domiciliarità delle persone anziane” di cui all’allegato A della DGR n. 1524 del 18/12/2023 come modificato con DGR 830/2025.

 

Il beneficiario dell’assegno di cura o il suo delegato/legale rappresentante compila la domanda in qualsiasi momento dell’anno su apposita piattaforma digitale all’insorgere della necessità al seguente link: https://asseconline.regione.vda.it/pss02.

Fatto salvo il possesso dei requisiti, l’assegno di cura decorre dal primo giorno del mese di acquisizione della domanda.

In caso di inserimento della domanda da parte di un delegato, è necessario disporre della delega e del documento di identità del beneficiario per poter procedere.

 

 

  • Gli assegni di cura sono concessi a persone non autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni o minori in possesso della certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992;
  • L’assistente personale deve essere regolarmente assunta/o dal beneficiario dell'intervento ed iscritta/o  all’Elenco Unico regionale degli assistenti personali;
  • Il beneficiario deve essere in possesso dell’attestazione ISEE socio sanitario in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
  • Il beneficiario dell’assegno di cura deve essere residente nel territorio regionale da almeno 2 anni oppure da meno di 2 anni se in passato lo è stato in modo continuativo per almeno 5 anni. Se non ancora residente, deve essere domiciliato presso figli o genitori; in questo caso deve trasferire in un Comune della Regione la sua residenza in Valle entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
  • Gli assegni di cura sono concessi a persone che concordano preventivamente con l’assistente sociale territoriale un progetto di assistenza a domicilio; L’U.V.M.D. deve dare parere positivo al progetto e certificare la non autosufficienza del beneficiario.
  • Sono ritenuti ammissibili i progetti che prevedono l’assistenza in regime di non convivenza per un minimo di 18 ore settimanali (in caso di unico beneficiario del progetto) e in regime di convivenza per un minimo di 30 ore settimanali (anche nucleo);
  • La liquidazione dell’assegni di cura avviene trimestralmente previa presentazione di dichiarazione di regolare svolgimento del progetto (che dovrà evidenziare tutti i periodi di assenza, a qualsiasi titolo, dell’assistente personale e i periodi di ospedalizzazione o inserimento temporaneo in qualsivoglia struttura) e di documentazione attestante il versamento contributivo INPS in favore dell’assistente personale;
  • Deve essere presentata la Certificazione dei compensi corrisposti all’assistente personale (C.U.) in forza al 31/12; nel caso di interruzione del rapporto lavorativo in corso d’anno deve essere presentata a seguito dell’interruzione.
  • L’assegno di cura è rinnovato annualmente qualora permanga l’esigenza di proseguire con il progetto; il beneficiario dovrà presentare entro il 31 marzo, attraverso la specifica piattaforma digitale, l’ISEE socio sanitario del beneficiario (e degli eventuali figli fuori dal suo nucleo famigliare). L'assegno di cura avrà decorrenza dal 1° aprile fino al 31 marzo dell'anno successivo sulla base del nuovo ISEE presentato.;
  • Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono effettuati controlli avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari compresi quelli della Pubblica Amministrazione. I funzionari delle Strutture competenti, sono autorizzati ad effettuare controlli  per verificare la presenza dei soggetti titolari dell’assiste za negli orari previsti nel progetto e la qualità dell’assistenza.
  • Non sono erogati gli assegni di cura qualora l’assistente personale sia il coniuge derivante da matrimonio o unione civile, un parente o un affine entro il secondo grado della persona da assistere.
  • Gli assegni di cura non sono cumulabili con altri interventi erogati per le medesime finalità.
  • L’erogazione dell’assegno di cura è interrotta al verificarsi del decesso del beneficiario; l’importo ancora spettante viene riconosciuto agli eredi che ne facciano richiesta, sul c/c di un erede delegato, previa presentazione della documentazione sotto riportata.
 

Politiche sociali e invalidità civile



Torna su