Attività

 

 

 

 

 

 

Certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali

ai fini dell’iscrizione al Registro regionale aperto

delle Tate familiari operanti in Valle d’Aosta

 

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ANNO 2020 E' FISSATA IN DATA 9 NOVEMBRE 2020.

 

1. Principi e campo applicativo

1.1. Lo schema di procedimento di seguito esposto è esclusivamente applicabile ai richiedenti l’iscrizione al Registro regionale aperto delle Tate familiari operanti in Valle d’Aosta, con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale di cui al Capo I dell’allegato alla DGR n. 3086 del 7 novembre 2007.

1.2. La certificazione è svolta, a richiesta dell’interessato, con riferimento all’insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali da esso maturati nel corso della propria vita.
Esercita tale diritto chi dispone, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

  • possesso di un titolo di studio specifico nell’ambito delle professioni educative, acquisito in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, equiparabile a un diploma di maturità, a una laurea o a una laurea magistrale;
  • possesso di una qualifica o di una abilitazione all’esercizio di professioni educative rivolte alla prima infanzia (zero – tre anni), rilasciata da un’amministrazione di un Paese dell’Unione Europea.

Inoltre l’interessato deve disporre di un minimo di 18 mesi di esperienza professionale documentabile in qualità di educatore o coordinatore in servizi per la prima infanzia (zero – tre anni), maturati in modo anche non continuativo, con riferimento ai cinque anni antecedenti la richiesta di certificazione.

Ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale documentabile, saranno riconosciuti anche i periodo prestati presso i servizi della prima infanzia (0-3 anni), durante lo svolgimento delel attività del servizio civile, svolta ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale", con riferimento ai cinque anni antecedenti la richiesta di certificazione.

 

2. Modalità di richiesta di certificazione

2.1. Il procedimento di certificazione è avviato esclusivamente dall’individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Struttura politiche sociali e giovanili – Ufficio prima infanzia e politiche giovanili. Detta richiesta, firmata in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali vigenti e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:

  • generalità del richiedente;
  • certificazioni di competenza richieste, con riferimento al profilo professionale della Tata familiare di cui al Capo I  dell’allegato alla DGR n. 3086 del 7 novembre 2007;
  • dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1, necessari per l’ammissione al procedimento;
  • curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
  • evidenze documentali che attestino il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l’accesso al procedimento;
  • impegni che l’individuo esplicitamente assume con la sottoscrizione della richiesta.

È facoltà del richiedente allegare, anche in corso di procedimento, la documentazione ritenuta pertinente. Tutta la documentazione è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della privacy.

 

3. Valutazione di ammissibilità

3.1. La richiesta di certificazione, comprensiva degli allegati, viene protocollata a cura dell'Ufficio prima infanzia e politiche giovanili, che valuta la  presenza dei requisiti minimi necessari all’ammissione al procedimento. In specifico, si verifica:

  • la presenza della documentazione richiesta;
  • la completezza e correttezza formale della documentazione;
  • la sussistenza dei requisiti per l’accesso al procedimento previsti al paragrafo 2. 1.

3.2. L'ufficio comunica al richiedente l’esito della verifica, assegnando, se del caso, un termine per la consegna di eventuali integrazioni.

Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta e/o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali integrazioni, il procedimento è concluso negativamente d’ufficio.

La valutazione di ammissibilitàè svolta nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti dell’interruzione del procedimento.

 

4. Dossier di certificazione: modalità di raccolta delle evidenze e di messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente

4.1. Nel caso di ammissione al procedimento, il richiedente è tenuto a predisporre un “Dossier di Certificazione”, contenente la documentazione di “messa in trasparenza” degli apprendimenti maturati e le evidenze utili ai fini della dimostrazione della loro coerenza e conformità rispetto agli standard minimi di competenza oggetto di certificazione. Costituisce evidenza tutto ciò che è dimostrabilmente attribuibile al richiedente con riferimento alle esperienze di apprendimento formale, non formale e informale, supportandone il processo valutativo.

4.2. La messa in trasparenza è la fase del processo di certificazione finalizzata alla rappresentazione analitica  degli elementi informativi presentati dal richiedente, funzionale alla successiva valutazione degli apprendimenti da questo maturati.

4.3. Le evidenze raccolte e gli esiti della loro lettura analitica in termini di trasparenza, integrate dalla documentazione prodotta in sede di richiesta, costituiscono complessivamente il dossier su cui è svolta la valutazione degli apprendimenti. Le attività di raccolta, messa in trasparenza delle evidenze e organizzazione del dossier sono svolte dall’individuo richiedente, che può avvalersi di apposita assistenza, nei modi e nelle forme resi noti dall’Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

4.4. Spetta alla Commissione di certificazione di cui all’articolo 9, sulla base delle richieste pervenute, assunte in ordine cronologico di ricezione, definire il calendario dei lavori.

 

5. Verifica della veridicità delle evidenze

5.1. La valutazione di veridicità delle evidenze fornite può essere svolta in qualsiasi momento del procedimento da parte degli uffici della Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, anche su richiesta della Commissione, mediante esame dei documenti originali ovvero mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, e loro successivo controllo, nel rispetto delle indicazioni previste dalle leggi applicabili.

Tale verifica può dare luogo a eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni, avanzate all'individuo in modo formale e motivato e accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta. In caso di non adempimento e/o di riscontro di evidenze non veridiche, il procedimento è concluso con esito negativo.

La falsità delle evidenze rende il procedimento di certificazione nullo (fatte in ogni modo salve le possibili conseguenze civili e penali).

 

6. Modalità di valutazione misurativa degli apprendimenti

6.1. La valutazione misurativa è la fase del processo in cui gli apprendimenti maturati dall’individuo sono confrontati agli standard minimi di competenza, in modo da valutare la loro corrispondenza a quanto richiesto. La valutazione misurativa degli apprendimenti è finalizzata al rilascio delle certificazioni relative ai singoli standard minimi di competenza.

6.2. La valutazione misurativa è svolta dalla Commissione di certificazione di cui al successivo paragrafo 9, sulla base degli standard di certificazione, attraverso il seguente processo:

  • esame del dossier di certificazione di cui al paragrafo 4, rivolto alla prima verifica di coerenza e consistenza delle evidenze portate a sostegno della richiesta, al fine di valutare la rispondenza tra gli apprendimenti derivanti da esperienze formali, non formali e informali del candidato e i contenuti delle competenze di cui si chiede certificazione/riconoscimento;
  • successivo colloquio (audizione), rivolto alla presentazione motivata delle evidenze, in cui la Commissione ha la possibilità di verificare, attraverso un confronto approfondito e strutturato con il richiedente, l’effettiva rispondenza tra gli apprendimenti derivati da esperienze da lui svolte e i contenuti delle competenze di cui si chiede certificazione/riconoscimento;
  • Nei casi in cui il candidato svolga attività lavorativa in ambito educativo rivolto alla prima infanzia, la Commissione, ottenuta la necessaria autorizzazione da parte del gestore e dell’eventuale ente titolare del servizio, può far precedere l’audizione da una fase di osservazione del candidato in situazione, nell’esercizio della propria attività lavorativa.

 6.3. Il colloquio di presentazione del dossier può avere i seguenti esiti:

  • laddove il richiedente sia stato in grado di sostenere l'effettiva rispondenza tra i propri apprendimenti e i contenuti delle competenze di cui ha richiesto certificazione/ riconoscimento, si procede al riconoscimento delle stesse;
  • laddove gli elementi portati dal soggetto non siano sufficienti a dimostrare pienamente la conformità dei propri apprendimenti agli standard minimi richiesti, e/o non vi sia accordo tra i membri della Commissione, è possibile proporre al candidato di sottoporsi a prova;
  • laddove gli elementi portati dal richiedente risultino incoerenti e scarsamente significativi ai fini della dimostrazione della conformità degli apprendimenti agli standard minimi richiesti, sia in termini di pertinenza e consistenza delle evidenze sia con riferimento alla presentazione della propria esperienza, la Commissione procede al diniego del riconoscimento delle competenze richieste.

La somministrazione di una prova può anche essere richiesta dal candidato, qualora egli non condivida l’esito valutativo di diniego espresso dalla Commissione al termine dell’audizione.

La Commissione predispone un calendario per l’effettuazione delle prove e procede alla realizzazione delle stesse, che si svolgono ordinariamente in forma orale.

 

7. Modalità di restituzione degli esiti della valutazione e valore delle certificazioni rilasciate

7.1. Il rilascio delle certificazioni è la fase di restituzione e formalizzazione degli esiti valutativi, attraverso la produzione, la registrazione e la consegna delle attestazioni risultanti, nonché– ove del caso – delle indicazioni, non vincolanti, in merito alle più opportune modalità di completamento del percorso di certificazione.

7.2. La restituzione al richiedente degli esiti valutativi è svolta dalla Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, esplicitando le motivazioni espresse dalla Commissione, con particolare riferimento ai casi di certificazione parziale, conclusa da certificazioni di singoli SMC. È facoltà dell’individuo interessato di chiedere copia degli elementi analitici di valutazione delle prove sostenute. La restituzione ha in ogni caso valore conclusivo del procedimento di certificazione.

7.3. L’iscrizione al registro regionale aperto avviene d’ufficio per i possessori della qualifica professionale di tata familiare. Negli altri casi, per iscriversi al registro, sono necessarie le certificazioni dei sette standard minimi di competenza costituenti il profilo professionale della tata familiare di cui al Capo I dell’allegato alla DGR n. 3086 del 7 novembre 2007.

7.4. Ai fini dell’iscrizione al registro regionale aperto, le singole certificazioni di standard minimo di competenza hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio. Il rinnovo di validità avviene, a richiesta dell’individuo interessato, nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa, tenuto conto dell’eventuale esperienza professionale in servizi rivolti alla prima infanzia (zero – tre anni).

7.5. Le certificazioni di competenza decadono di valore in caso di modificazione dei relativi standard, consentendo l’accesso a procedimenti semplificati di ottenimento delle attestazioni e certificazioni relative al nuovo riferimento professionale.

7.6. Per l’esercizio dell’attività di Tata familiare, oltre all’iscrizione al registro regionale aperto, è comunque necessario il nulla osta rilasciato dai competenti uffici dell’Amministrazione regionale (art. 36 deliberazione  n. 1564/2015).

7.7. Alla professionista è rilasciato il nulla osta temporaneo di 6 mesi, durante il quale il servizio sarà supervisionato e monitorato dal Coordinatore. Superato tale periodo l'ufficio preposto rilascerà il nulla osta definitivo.

 

8. Registrazioni del procedimento

8.1. Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di quei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la documentazione in esse utilizzata e i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura della Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

8.2. È facoltà degli individui interessati di richiedere, in caso di smarrimento o deterioramento, il rilascio di un duplicato delle attestazioni originarie.

 

9. Composizione e compiti della Commissione di certificazione

9.1. La Commissione di certificazione è istituita con Decreto dell'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali ed è composta da:

  • un rappresentante della Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Presidente;
  • due rappresentanti della Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di membri esperti individuati dal Presidente della Commissione.

 

10. Standard di servizio del procedimento di certificazione

10.1. L’individuo interessato può presentare richiesta di certificazione delle competenze in qualsiasi momento. Nel rispetto dei principi della tutela del diritto individuale e dell’uso efficiente delle risorse, la Struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali si impegna, in presenza di richieste, a istituire annualmente almeno una sessione di certificazione, resa nota tramite avviso pubblico, pubblicato non meno di 60 giorni antecedenti il termine ultimo di accettazione formale delle richieste.

 

11. Norme transitorie

11.1. Le persone iscritte al Registro regionale aperto delle Tate familiari da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti, anche se non in possesso della qualifica professionale, mantengono l’iscrizione al registro stesso, fatti salvi gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al capo III dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007.

 


 

 
NORMATIVA 

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO DI TATA FAMILIARE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2006, N. 13.

 


 

 
MODULISTICA 

Politiche sociali e invalidità civile



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