INIZIATIVE LEGISLATIVE

Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali

Con questa legge regionale sono state adottate una serie di disposizioni per introdurre novità significative nel settore turistico-ricettivo extralberghiero ed alcune semplificazioni procedimentali.

In particolare, viene ora consentito ai titolari di B&B, previa partecipazione ad apposito percorso formativo, di somministrare per le colazioni anche alimenti e bevande manipolati e non più solamente confezionati. E’ stato inoltre ridotto da 3 a 2 il numero minimo di unità abitative necessarie per costituire in forma d’impresa una Casa e appartamenti per vacanze (CAV) e ora è consentito ai loro gestori di prendere in locazione seconde case e di utilizzarle a CAV senza che ciò comporti il loro mutamento di destinazione d’uso.

Nel rispondere a una formale richiesta dell’Associazione valdostana centri turismo all’aperto, per lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta open air della nostra Regione, è stata introdotta la possibilità, entro certi limiti, di installazione di allestimenti mobili (case mobili, roulottes, caravan) incardinati temporaneamente al suolo senza più l’obbligo del titolo abilitativo di tipo edilizio.

 

Disegno di legge regionale Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale)

Con questo disegno di legge regionale sono inserite nella disciplina regionale dedicata alla materia del commercio (legge regionale 12/1999) le principali misure di liberalizzazione e di semplificazione adottate nel corso degli ultimi anni dallo Stato a sostegno della libertà dell’iniziativa economica. A livello centrale, infatti, è stata implementata, avvalendosi della competenza legislativa esclusiva che la Costituzione riserva allo Stato in materia di tutela della concorrenza, una nuova regolamentazione ritenuta idonea a creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese assumendo, quali precondizioni, la libertà di accesso al mercato, ovvero la sussistenza di pari opportunità per l’iniziativa economica e l’instaurazione di assetti concorrenziali, nonché un sistema normativo fondato sulla semplificazione amministrativa che si concretizza, fondamentalmente, con l’applicazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell’autocertificazione con controlli successivi. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni regionali vigenti incompatibili con l’introduzione di tali nuovi principi e quelle che comportano restrizioni al libero accesso ed esercizio dell’attività commerciale. Libertà che, tuttavia, non è da considerarsi assoluta, riscontrando vincoli esplicitati, seppure in modo generico, dallo stesso legislatore statale.

 

Vendite fine stagione

Al fine di fornire riscontro a diverse istanze provenienti dai commercianti della Valle d’Aosta, con l’articolo 1 della legge regionale 12/2012 sono state modificate le date di avvio delle vendite di fine stagione o saldi. In particolare, per il periodo invernale, la nuova disposizione prevede l’avvio tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo, mentre per i saldi estivi l’inizio è stato fissato tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.

 

Modifiche della legge sullo sport

Nel corso del 2012 sono state introdotte sostanziali modifiche alla vigente disciplina regionale in materia di provvidenze nel settore dello sport, per adeguarne il contenuto alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel corso degli anni.

Gli obiettivi della modifica di legge sono riassumibili nei seguenti aspetti:

  • semplificazione dei criteri di riparto dei contributi annui a favore degli Enti di Promozione Sportiva (EPS);
  • introduzione di provvidenze specificatamente destinate al sostegno dell’attività sportiva svolta dai soggetti diversamente abili;
  • modifica di alcune scadenze per la presentazione delle istanze di contributo, per eliminare l’attuale concentrazione negli ultimi mesi dell’anno degli adempimenti in capo agli enti beneficiari e dell’ufficio preposto all’esame ed istruttoria delle domande pervenute;
  • destinazione dei contributi regionali a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche solo in presenza del riconoscimento ai fini sportivi del CONI;
  • introduzione di alcune precisazioni a disposizioni concernenti le sponsorizzazioni agli atleti e in materia di contributi per l’organizzazione di spedizioni in continenti extraeuropei.