A seguito dell'articolazione organizzativa
individuata dagli organi regionali all'inizio della
legislatura in corso l'assetto del Dipartimento legislativo
e legale è mutato considerevolmente.
Nell'attuale configurazione il Dipartimento
è costituito da tre strutture, vale a dire
la Direzione del contenzioso pubblicistico e del lavoro,
la Direzione del contenzioso civile ed il Servizio
legislativo e osservatorio, che assicurano fondamentalmente
la gestione del contenzioso dell'Amministrazione regionale
e la funzione di assistenza consultiva legale e legislativa
nei confronti della Giunta regionale e delle strutture
che ne dipendono.
Il contenzioso costituzionale
Per ciò che attiene al contenzioso,
particolare rilevanza assumono alcune decisioni della
Corte Costituzionale.
Nell'anno in corso la Corte ha infatti
definito il ricorso per conflitto di attribuzione
avverso il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto). La Corte ha accolto le doglianze
della Regione, affermando la perdurante vigenza della
disposizione contenuta nel d.lgt. 545 del 1945 che
assegnava le competenze prefettizie al Presidente
del Consiglio Valle, (organo allora dotato della rappresentanza
esterna dell'ente, successivamente attribuita al Presidente
della Giunta, ora Presidente della Regione) e ha in
conseguenza di ciò annullato la disposizione
del citato regolamento che nel territorio regionale
affidava competenze altrove assegnate al Prefetto
al rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente
della Commissione di Coordinamento.
Con vittoria della Regione, la Corte
costituzionale ha altresì definito con sentenza
n. 302 del 1° ottobre 2003 altro conflitto di
attribuzione, promosso da questa avverso il D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione
del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni),
dichiarando che non spetta allo Stato dettare norme
regolamentari applicabili nei confronti delle Regioni
a Statuto speciale e delle Province autonome e annullando
conseguentemente alcune disposizioni del decreto,
tra le quali quella concernente l'istituzione di un
sistema unico di qualificazione delle imprese partecipanti
agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale
e provinciale.
Altre importanti sentenze sono la n.
49 del 13 febbraio 2003, con la quale la Corte Costituzionale
ha respinto il ricorso governativo avverso la delibera
legislativa approvata dal Consiglio regionale ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto speciale e concernente
la previsione di meccanismi idonei a promuovere parità
di accesso degli uomini e delle donne alle cariche
elettive regionali e la sentenza 221 del 24 giugno
2003, che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale promossa dalla Regione
avverso la legge 152 del 30 marzo 2001 (Nuova disciplina
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale),
nel senso di ritenere che le disposizioni di detta
legge non trovano applicazione alla Valle d'Aosta,
nella quale continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel dettato attuativo dello Statuto.
Quanto ai giudizi pendenti, la Regione nel corso del
2003 ha impugnato la legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003), la legge 5 giugno 2003,
n. 131, meglio nota come legge La Loggia, impugnata
anche dalle altre Regioni speciali e dalle Province
autonome, nonché, più di recente la
legge 1° agosto 2003, n. 212, in materia di acquisti
di beni e di servizi per il tramite della Consip Spa.
La Regione si è invece costituita nei giudizi
promossi dal Governo avverso la legge regionale 12
dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte)
e la legge regionale 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni
in materia di personale del Dipartimento delle politiche
del Lavoro dell'Amministrazione regionale). A tutt'oggi
per nessuna delle suddette cause risulta ancora fissata
l'udienza pubblica di discussione.
Il contenzioso amministrativo
Nell'ambito del contenzioso amministrativo,
che tradizionalmente rappresenta il settore che registra
il maggior numero di cause, particolare rilevanza
assumono un gruppo di decisioni del T.A.R. Valle d'Aosta
in materia di contributi di esercizio alle imprese
di trasporto pubblico locale su gomma per il periodo
1982/1993.
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati
inammissibili da parte del T.A.R.; in due casi è
stato interposto appello al Consiglio di Stato, uno
dei quali è pendente.
Di grande interesse - anche se il giudizio
è stato definito con una dichiarazione del
supremo organo giurisdizionale amministrativo di improcedibilità
del ricorso - riveste la decisione di inammissibilità
del T.A.R. relativa al ricorso promosso per ottenere
l'annullamento della proposta del disegno di legge
mirante a definire la vicenda dei contributi di esercizio
relativi al periodo considerato, avendo il collegio
statuito in sostanza che l'atto impugnato è
espressione di scelte politiche insindacabili dal
Giudice amministrativo.
Anche grazie all'esito favorevole dei
giudizi citati si è infine potuti giungere
all'approvazione della legge con cui si è messa
in pratica la parola fine alla vicenda dei contributi
da erogare alle imprese di trasporto pubblico locale
nel periodo 1982/1993.
Il contenzioso del lavoro
Quanto al contenzioso inerente il diritto
del lavoro, l'Amministrazione regionale ha qui conseguito
il riconoscimento della propria posizione, tra le
altre, in due particolari vicende, rilevanti sia dal
punto di vista giuridico sia dal punto di vista fattuale.
Quanto alla prima, la Corte d'Appello
di Torino, riformando la sentenza di primo grado ed
aderendo alla prospettazione della Regione, ha respinto
la pretesa dell'INAIL di Aosta in ordine all'obbligo
di iscrizione all'Istituto del personale volontario
del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. La sentenza,
benché oggetto di ricorso per Cassazione da
parte dell'INAIL, ha correttamente ricondotto la prestazione
del personale volontario del Corpo Valdostano dei
Vigili del Fuoco nell'alveo suo naturale, contraddistinto
dall'essenziale e determinante aspetto spontaneo ed
acquista un particolare significato anche in ragione
dell'elevato numero di Vigili volontari che l'INAIL
riteneva di assoggettare ad iscrizione.
Il Tribunale di Aosta poi ha respinto
il ricorso presentato da un gruppo di segretari comunali,
che richiedeva all'Autorità Giudiziaria la
declaratoria della spettanza dei diritti di segreteria,
in qualità di ufficiali roganti. Il Tribunale,
aderendo alla tesi dell'Amministrazione, ha acclarato
la natura di emolumento retributivo delle predette
somme, con conseguente riconoscimento della piena
competenza, di ordine normativo e contrattuale, della
Regione.
Il contenzioso civile
Passando al contenzioso civile, è
stato definita nell'anno in corso la posizione dell'Amministrazione
regionale nel processo penale conseguente agli eventi
alluvionali del 15 ottobre 2000, ove la Regione, che
era citata responsabile civile, è stata estromessa
a seguito degli indennizzi riconosciuti, per il tramite
delle Compagnie di Assicurazione, ai danneggiati.
Per quanto riguarda l'attività
consultiva, che si è tradotta nella redazione,
tra l'altro, di 106 pareri, si pone l'accento sull'attività
a svolta a supporto degli organi di governo nella
predisposizione di disegni di legge, di cui 9 riferiti
alla XI legislatura e 3 alla XII.
Tra i primi meritano specifica considerazione,
in particolare, il disegno di legge recante "Integrazione
di finanziamenti dello Stato per interventi a favore
dell'imprenditoria femminile", divenuto legge
regionale 9 del 31 marzo 2003, il disegno di legge
recante "Determinazione dei contributi di esercizio
alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma,
per gli anni 1982/1993", di cui si è già
accennato, divenuto legge 16 del 28 aprile 2003 ed
il disegno di legge recante "Disciplina della
Route des vins de la Vallée d'Aoste" divenuto
legge 18 del 28 aprile 2003.
Nell'ambito della XII legislatura,
poi, meritevole di rilievo appare il disegno di legge
recante "Interventi regionali a sostegno delle
imprese industriali e artigiane operanti nella trasformazione
dei prodotti agricoli", già approvato
dalla Giunta regionale e da questa trasmesso, per
l'esame e l'approvazione, al Consiglio regionale.
Si segnala, infine, l'attività
di disamina preventiva di alcuni tra i più
importanti schemi di atti normativi sottoposti all'esame
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni
e della Conferenza Unificata, preordinata all'avvio
imminente di un osservatorio legislativo regionale
funzionale al perseguimento dell'obiettivo programmatico
di assicurare il monitoraggio, costante ed efficace,
della legislazione in itinere e vigente, verificandone
l'impatto sulle competenze regionali e consentendo
rapidamente l'armonizzazione della legislazione sopravvenuta
con l'ordinamento della Regione.
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