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    Rapporto annuale 2003
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  Assessorato agricoltura, risorse naturali e protezione civile
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    Dipartimento legislativo e legale

A seguito dell'articolazione organizzativa individuata dagli organi regionali all'inizio della legislatura in corso l'assetto del Dipartimento legislativo e legale è mutato considerevolmente.

Nell'attuale configurazione il Dipartimento è costituito da tre strutture, vale a dire la Direzione del contenzioso pubblicistico e del lavoro, la Direzione del contenzioso civile ed il Servizio legislativo e osservatorio, che assicurano fondamentalmente la gestione del contenzioso dell'Amministrazione regionale e la funzione di assistenza consultiva legale e legislativa nei confronti della Giunta regionale e delle strutture che ne dipendono.

Il contenzioso costituzionale

Per ciò che attiene al contenzioso, particolare rilevanza assumono alcune decisioni della Corte Costituzionale.

Nell'anno in corso la Corte ha infatti definito il ricorso per conflitto di attribuzione avverso il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). La Corte ha accolto le doglianze della Regione, affermando la perdurante vigenza della disposizione contenuta nel d.lgt. 545 del 1945 che assegnava le competenze prefettizie al Presidente del Consiglio Valle, (organo allora dotato della rappresentanza esterna dell'ente, successivamente attribuita al Presidente della Giunta, ora Presidente della Regione) e ha in conseguenza di ciò annullato la disposizione del citato regolamento che nel territorio regionale affidava competenze altrove assegnate al Prefetto al rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento.

Con vittoria della Regione, la Corte costituzionale ha altresì definito con sentenza n. 302 del 1° ottobre 2003 altro conflitto di attribuzione, promosso da questa avverso il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), dichiarando che non spetta allo Stato dettare norme regolamentari applicabili nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome e annullando conseguentemente alcune disposizioni del decreto, tra le quali quella concernente l'istituzione di un sistema unico di qualificazione delle imprese partecipanti agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale e provinciale.

Altre importanti sentenze sono la n. 49 del 13 febbraio 2003, con la quale la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso governativo avverso la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale e concernente la previsione di meccanismi idonei a promuovere parità di accesso degli uomini e delle donne alle cariche elettive regionali e la sentenza 221 del 24 giugno 2003, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione avverso la legge 152 del 30 marzo 2001 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), nel senso di ritenere che le disposizioni di detta legge non trovano applicazione alla Valle d'Aosta, nella quale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel dettato attuativo dello Statuto.


Quanto ai giudizi pendenti, la Regione nel corso del 2003 ha impugnato la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), la legge 5 giugno 2003, n. 131, meglio nota come legge La Loggia, impugnata anche dalle altre Regioni speciali e dalle Province autonome, nonché, più di recente la legge 1° agosto 2003, n. 212, in materia di acquisti di beni e di servizi per il tramite della Consip Spa. La Regione si è invece costituita nei giudizi promossi dal Governo avverso la legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte) e la legge regionale 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del Lavoro dell'Amministrazione regionale). A tutt'oggi per nessuna delle suddette cause risulta ancora fissata l'udienza pubblica di discussione.

Il contenzioso amministrativo

Nell'ambito del contenzioso amministrativo, che tradizionalmente rappresenta il settore che registra il maggior numero di cause, particolare rilevanza assumono un gruppo di decisioni del T.A.R. Valle d'Aosta in materia di contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico locale su gomma per il periodo 1982/1993.

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili da parte del T.A.R.; in due casi è stato interposto appello al Consiglio di Stato, uno dei quali è pendente.

Di grande interesse - anche se il giudizio è stato definito con una dichiarazione del supremo organo giurisdizionale amministrativo di improcedibilità del ricorso - riveste la decisione di inammissibilità del T.A.R. relativa al ricorso promosso per ottenere l'annullamento della proposta del disegno di legge mirante a definire la vicenda dei contributi di esercizio relativi al periodo considerato, avendo il collegio statuito in sostanza che l'atto impugnato è espressione di scelte politiche insindacabili dal Giudice amministrativo.

Anche grazie all'esito favorevole dei giudizi citati si è infine potuti giungere all'approvazione della legge con cui si è messa in pratica la parola fine alla vicenda dei contributi da erogare alle imprese di trasporto pubblico locale nel periodo 1982/1993.

Il contenzioso del lavoro

Quanto al contenzioso inerente il diritto del lavoro, l'Amministrazione regionale ha qui conseguito il riconoscimento della propria posizione, tra le altre, in due particolari vicende, rilevanti sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista fattuale.

Quanto alla prima, la Corte d'Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado ed aderendo alla prospettazione della Regione, ha respinto la pretesa dell'INAIL di Aosta in ordine all'obbligo di iscrizione all'Istituto del personale volontario del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. La sentenza, benché oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'INAIL, ha correttamente ricondotto la prestazione del personale volontario del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco nell'alveo suo naturale, contraddistinto dall'essenziale e determinante aspetto spontaneo ed acquista un particolare significato anche in ragione dell'elevato numero di Vigili volontari che l'INAIL riteneva di assoggettare ad iscrizione.

Il Tribunale di Aosta poi ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di segretari comunali, che richiedeva all'Autorità Giudiziaria la declaratoria della spettanza dei diritti di segreteria, in qualità di ufficiali roganti. Il Tribunale, aderendo alla tesi dell'Amministrazione, ha acclarato la natura di emolumento retributivo delle predette somme, con conseguente riconoscimento della piena competenza, di ordine normativo e contrattuale, della Regione.

Il contenzioso civile

Passando al contenzioso civile, è stato definita nell'anno in corso la posizione dell'Amministrazione regionale nel processo penale conseguente agli eventi alluvionali del 15 ottobre 2000, ove la Regione, che era citata responsabile civile, è stata estromessa a seguito degli indennizzi riconosciuti, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione, ai danneggiati.

Per quanto riguarda l'attività consultiva, che si è tradotta nella redazione, tra l'altro, di 106 pareri, si pone l'accento sull'attività a svolta a supporto degli organi di governo nella predisposizione di disegni di legge, di cui 9 riferiti alla XI legislatura e 3 alla XII.

Tra i primi meritano specifica considerazione, in particolare, il disegno di legge recante "Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile", divenuto legge regionale 9 del 31 marzo 2003, il disegno di legge recante "Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993", di cui si è già accennato, divenuto legge 16 del 28 aprile 2003 ed il disegno di legge recante "Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste" divenuto legge 18 del 28 aprile 2003.

Nell'ambito della XII legislatura, poi, meritevole di rilievo appare il disegno di legge recante "Interventi regionali a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli", già approvato dalla Giunta regionale e da questa trasmesso, per l'esame e l'approvazione, al Consiglio regionale.

Si segnala, infine, l'attività di disamina preventiva di alcuni tra i più importanti schemi di atti normativi sottoposti all'esame della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, preordinata all'avvio imminente di un osservatorio legislativo regionale funzionale al perseguimento dell'obiettivo programmatico di assicurare il monitoraggio, costante ed efficace, della legislazione in itinere e vigente, verificandone l'impatto sulle competenze regionali e consentendo rapidamente l'armonizzazione della legislazione sopravvenuta con l'ordinamento della Regione.

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