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    Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura


A seguito della ridefinizione organizzativa attuata all'inizio della XII Legislatura, il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile (con competenza anche sui servizi antincendio e di soccorso), ha assunto la nuova denominazione Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura.

Provvedimenti normativi

Il resoconto sull'attività svolta dal Dipartimento, organizzato secondo un criterio cronologico, non può che prendere le mosse dall'approvazione, nei primi mesi dell'anno, di due importanti provvedimenti normativi:

  • la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, recante: "Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione";
  • la legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, recante: "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale) da ultimo modificata dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 22".

Nel primo caso si tratta del completamento di un percorso iniziato nel 1993, con la riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali ai soli statuti, regolamenti, bilanci e conti consuntivi, e sostanzialmente concluso con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, di cui alla Legge costituzionale 18/10/2001. La legge regionale 3/2003 dispone la definitiva abolizione dei controlli preventivi di legittimità, e il conseguente scioglimento della CO.RE.CO., oltre a disciplinare i controlli sugli atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Più rilevanti, sia sul piano giuridico che politico-istituzionale, sono gli effetti delle modifiche all'ordinamento regionale introdotte dalla legge regionale 8/2003.

Quanto al riordino normativo, la legge regionale 8/2003, nel rispetto del processo di delegificazione a favore dell'autonomia degli enti locali, dispone l'abrogazione espressa delle norme della legge regionale 4/1995 che disciplinano materie riservate agli statuti o ai regolamenti, e la contestuale riorganizzazione delle norme della legge regionale 54/1998 relative alla disciplina degli organi del Comune.

Sul piano politico-istituzionale deve essere segnalata la nuova composizione degli organi comunitari. Il Consiglio e la Giunta della Comunità verranno, infatti, sostituiti, a decorrere dalle prossime elezioni generali comunali del 2005, dal Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato, scelto esclusivamente fra i componenti della Giunta comunale. Si realizza così un più diretto coinvolgimento degli esecutivi comunali nella gestione della Comunità montana.

Per converso, i nuovi organi comunitari precludono alle minoranze consiliari la possibilità di essere rappresentate: di qui la necessità di riequilibrare il maggior potere gestionale degli esecutivi comunali, permettendo alle minoranze di svolgere un'efficace azione di controllo.

Questo riequilibrio si è realizzato con l'istituzione dell'Assemblea dei Consiglieri, quale organo consultivo della Comunità montana. Essa dovrà essere obbligatoriamente convocata da parte del Consiglio dei Sindaci, al fine di acquisirne il parere in merito, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto e in tutti gli altri casi eventualmente previsti dallo statuto della Comunità montana.

Ai consiglieri comunali è poi riconosciuto il pieno diritto di accesso agli uffici della Comunità montana, il diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché di presenziare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci nelle quali le stesse vengono discusse, con diritto di parola, ma non di voto.

Nel rispetto della piena autonomia degli enti locali, principio cardine della legge regionale 54/1998, il passaggio al nuovo assetto istituzionale non sarà né automatico, né obbligatorio: il mantenimento degli attuali organi della Comunità montana è infatti possibile qualora una maggioranza qualificata dei Consigli comunali dei Comuni compresi nella Comunità montana si esprima in tal senso.

La scelta di mantenere l'attuale assetto istituzionale potrà essere rivista in qualunque momento, con le modalità previste dalla legge; tuttavia gli effetti del passaggio al nuovo sistema decorreranno dalle prime elezioni generali comunali successive. In tal modo la riforma degli organi di governo delle Comunità montane potrà applicarsi alle singole realtà locali anche progressivamente.

La legge non consente invece, una volta che si sia optato per il nuovo assetto degli organi comunitari, di ritornare al regime precedente, per evidenti ragioni di continuità.

Trasferimenti agli enti locali di funzioni: al via il Gruppo di lavoro

Lo scorso mese di marzo ha preso il via l'attività del Gruppo di lavoro incaricato di coordinare il processo di trasferimento agli enti locali delle funzioni di non esclusiva competenza regionale, in attuazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali).

Dalla ricognizione sulle funzioni e sui servizi per i quali è ipotizzabile il trasferimento agli enti locali predisposta dal Gruppo di lavoro è emerso che il trasferimento agli enti locali di alcune funzioni già svolte sul territorio da parte di personale regionale (biblioteche comprensoriali, coordinamento dei servizi per gli anziani, servizi di supporto agli alunni con handicap, personale non docente della scuola di base) possa avvenire in modo sufficientemente agevole, assegnando ai gestori finali (prevalentemente alle Comunità montane) le risorse finanziarie attualmente destinate dal bilancio regionale a tali funzioni, mentre per il personale si rende necessario l'avvio di un processo di mobilità intercomparto.

Il trasferimento agli enti locali di funzioni strettamente amministrative sinora svolte dalla Regione non può invece sempre comportare automaticamente anche il trasferimento del personale in esse impegnato, in quanto tali funzioni sono esercitate, non di rado per una parte limitata dell'orario di lavoro, da un numero di persone estremamente ridotto.

Il Gruppo di lavoro ha inoltre evidenziato come sia indispensabile che il trasferimento delle funzioni venga accompagnato da una fase di formazione del personale degli enti locali.

Alla luce di questa prima fase di attività del Gruppo tecnico, il processo di trasferimento di funzioni agli enti locali appare realizzabile, almeno parzialmente, anche nel breve periodo, se sarà assicurata piena collaborazione sia da parte delle strutture regionali, che degli stessi enti locali.

I controlli interni nel sistema delle autonomie in Valle d'Aosta

Un cenno merita inoltre la "Giornata di studio sui controlli interni nel sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" organizzata dal Dipartimento e svoltasi lo scorso 17 aprile, sia per la stringente attualità del tema, che per l'autorevolezza dei relatori.

Le relazioni dei Professori Paolo Carrozza e Piervincenzo Bondonio, profondi conoscitori della realtà valdostana, in quanto più volte chiamati a collaborare con la Regione in momenti significativi della sua storia recente, e soprattutto il contributo di sintesi offerto dal Professor Manin Carabba, Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, hanno delineato un quadro giuridico, tecnico-finanziario, ma più ancora, politico, nell'accezione più estesa e filosofica del termine, degli aspetti problematici di una fase transitoria particolarmente pregna di conseguenze per il futuro.

A compensazione di una sempre più marcata, e necessaria, riduzione dei controlli esterni sugli atti della Pubblica Amministrazione, del tutto aboliti, come si è detto, per gli enti locali, il controllo di gestione dovrà costituire un momento di responsabilizzazione e di crescita interna dell'ente.

E' importante evidenziare che, per gli enti locali, la legge regionale 40/1997, e soprattutto il regolamento regionale 1/1999, hanno previsto e disciplinato gli strumenti per il controllo di gestione sull'attività amministrativa, inteso come processo di verifica sull'attuazione della programmazione dell'ente, finalizzato ad aiutare gli amministratori nella selezione degli obiettivi, a responsabilizzare i funzionari pubblici in vista del loro conseguimento e a fornire ai cittadini una rappresentazione più pregnante dell'attività dell'ente locale.

Proprio per introdurre progressivamente i meccanismi di controllo di gestione degli enti locali nell'ambito del "Progetto contabilità", istituito con Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Valle d'Aosta ed enti locali, è stato dato nel 2003 particolare impulso all'attività di consolidamento del sistema di contabilità analitica dei costi, nonché alla definizione di uno schema standard del Piano Esecutivo di Gestione dell'ente locale.

Altre attività qualificanti

Per venire incontro alla richieste degli enti, è stato organizzato un ciclo di sette incontri con gli enti locali stessi, per analizzare e cercare di chiarire le problematiche connesse alla compilazione di un altro fondamentale documento programmatorio, vale a dire la Relazione Previsionale e Programmatica, che rappresenta anche il documento che riassume in modo aggregato e con taglio programmatico le previsioni analitiche del Piano esecutivo di gestione.

Anche la gestione dei trasferimenti di finanza locale ha costituito una nuova ed importante attività del 2003, rilevante soprattutto per ciò che ha riguardato la predisposizione delle previsioni di finanza locale da inserire nella legge finanziaria 2004/2006, mediante la raccolta e la valutazione delle proposte delle strutture regionali, la collaborazione alle fasi di confronto con i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali e la definizione delle proposte definitive.

Infine è necessario sottolineare la definizione, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali, dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale il 31/03/2003, in relazione alle previsioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 14/2002 e nell'art. 8 della legge regionale 25/2002 che hanno dettato la disciplina fondante il Patto di stabilità che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato nei riguardi degli enti locali della Regione.

Con tali provvedimenti sono stati definiti sia i principi generali sia la disciplina di dettaglio necessari per garantire il concorso del sistema pubblico regionale agli impegni di stabilità finanziaria assunti dal Paese, rispettando, anche in relazione ai limiti temporali, la previsione contenuta nel comma 18 dell'art. 29 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003 dello Stato).

 
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