A seguito della ridefinizione organizzativa attuata
all'inizio della XII Legislatura, il Dipartimento
enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
(con competenza anche sui servizi antincendio e di
soccorso), ha assunto la nuova denominazione Dipartimento
enti locali, sanzioni amministrative e servizi di
prefettura.
Provvedimenti normativi
Il resoconto sull'attività svolta
dal Dipartimento, organizzato secondo un criterio
cronologico, non può che prendere le mosse
dall'approvazione, nei primi mesi dell'anno, di due
importanti provvedimenti normativi:
- la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, recante:
"Soppressione della Commissione regionale di
controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni
in materia di controllo preventivo di legittimità
sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti
dalla Regione";
- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, recante:
"Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre
1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta),
da ultimo modificata dalla legge regionale 11 dicembre
2001, n. 38 e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta
del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)
da ultimo modificata dalla legge regionale 4 settembre
2001, n. 22".
Nel primo caso si tratta del completamento
di un percorso iniziato nel 1993, con la riduzione
dei controlli preventivi di legittimità sugli
atti degli enti locali ai soli statuti, regolamenti,
bilanci e conti consuntivi, e sostanzialmente concluso
con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
di cui alla Legge costituzionale 18/10/2001. La legge
regionale 3/2003 dispone la definitiva abolizione
dei controlli preventivi di legittimità, e
il conseguente scioglimento della CO.RE.CO., oltre
a disciplinare i controlli sugli atti degli enti pubblici
non economici dipendenti dalla Regione.
Più rilevanti, sia sul piano
giuridico che politico-istituzionale, sono gli effetti
delle modifiche all'ordinamento regionale introdotte
dalla legge regionale 8/2003.
Quanto al riordino normativo, la legge
regionale 8/2003, nel rispetto del processo di delegificazione
a favore dell'autonomia degli enti locali, dispone
l'abrogazione espressa delle norme della legge regionale
4/1995 che disciplinano materie riservate agli statuti
o ai regolamenti, e la contestuale riorganizzazione
delle norme della legge regionale 54/1998 relative
alla disciplina degli organi del Comune.
Sul piano politico-istituzionale deve
essere segnalata la nuova composizione degli organi
comunitari. Il Consiglio e la Giunta della Comunità
verranno, infatti, sostituiti, a decorrere dalle prossime
elezioni generali comunali del 2005, dal Consiglio
dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni membri
o da un loro delegato, scelto esclusivamente fra i
componenti della Giunta comunale. Si realizza così
un più diretto coinvolgimento degli esecutivi
comunali nella gestione della Comunità montana.
Per converso, i nuovi organi comunitari
precludono alle minoranze consiliari la possibilità
di essere rappresentate: di qui la necessità
di riequilibrare il maggior potere gestionale degli
esecutivi comunali, permettendo alle minoranze di
svolgere un'efficace azione di controllo.
Questo riequilibrio si è realizzato
con l'istituzione dell'Assemblea dei Consiglieri,
quale organo consultivo della Comunità montana.
Essa dovrà essere obbligatoriamente convocata
da parte del Consiglio dei Sindaci, al fine di acquisirne
il parere in merito, in occasione dell'approvazione
del bilancio preventivo, della relazione previsionale
e programmatica e del rendiconto e in tutti gli altri
casi eventualmente previsti dallo statuto della Comunità
montana.
Ai consiglieri comunali è poi
riconosciuto il pieno diritto di accesso agli uffici
della Comunità montana, il diritto di presentare
al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze
e mozioni, nonché di presenziare alle adunanze
del Consiglio dei Sindaci nelle quali le stesse vengono
discusse, con diritto di parola, ma non di voto.
Nel rispetto della piena autonomia
degli enti locali, principio cardine della legge regionale
54/1998, il passaggio al nuovo assetto istituzionale
non sarà né automatico, né obbligatorio:
il mantenimento degli attuali organi della Comunità
montana è infatti possibile qualora una maggioranza
qualificata dei Consigli comunali dei Comuni compresi
nella Comunità montana si esprima in tal senso.
La scelta di mantenere l'attuale assetto
istituzionale potrà essere rivista in qualunque
momento, con le modalità previste dalla legge;
tuttavia gli effetti del passaggio al nuovo sistema
decorreranno dalle prime elezioni generali comunali
successive. In tal modo la riforma degli organi di
governo delle Comunità montane potrà
applicarsi alle singole realtà locali anche
progressivamente.
La legge non consente invece, una volta
che si sia optato per il nuovo assetto degli organi
comunitari, di ritornare al regime precedente, per
evidenti ragioni di continuità.
Trasferimenti agli enti locali di funzioni:
al via il Gruppo di lavoro
Lo scorso mese di marzo ha preso il
via l'attività del Gruppo di lavoro incaricato
di coordinare il processo di trasferimento agli enti
locali delle funzioni di non esclusiva competenza
regionale, in attuazione della legge regionale 12
marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative
di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998,
n. 54 e disposizioni in materia di trasferimento di
funzioni amministrative agli enti locali).
Dalla ricognizione sulle funzioni e
sui servizi per i quali è ipotizzabile il trasferimento
agli enti locali predisposta dal Gruppo di lavoro
è emerso che il trasferimento agli enti locali
di alcune funzioni già svolte sul territorio
da parte di personale regionale (biblioteche comprensoriali,
coordinamento dei servizi per gli anziani, servizi
di supporto agli alunni con handicap, personale non
docente della scuola di base) possa avvenire in modo
sufficientemente agevole, assegnando ai gestori finali
(prevalentemente alle Comunità montane) le
risorse finanziarie attualmente destinate dal bilancio
regionale a tali funzioni, mentre per il personale
si rende necessario l'avvio di un processo di mobilità
intercomparto.
Il trasferimento agli enti locali di
funzioni strettamente amministrative sinora svolte
dalla Regione non può invece sempre comportare
automaticamente anche il trasferimento del personale
in esse impegnato, in quanto tali funzioni sono esercitate,
non di rado per una parte limitata dell'orario di
lavoro, da un numero di persone estremamente ridotto.
Il Gruppo di lavoro ha inoltre evidenziato
come sia indispensabile che il trasferimento delle
funzioni venga accompagnato da una fase di formazione
del personale degli enti locali.
Alla luce di questa prima fase di attività
del Gruppo tecnico, il processo di trasferimento di
funzioni agli enti locali appare realizzabile, almeno
parzialmente, anche nel breve periodo, se sarà
assicurata piena collaborazione sia da parte delle
strutture regionali, che degli stessi enti locali.
I controlli interni nel sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta
Un cenno merita inoltre la "Giornata
di studio sui controlli interni nel sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta" organizzata dal Dipartimento
e svoltasi lo scorso 17 aprile, sia per la stringente
attualità del tema, che per l'autorevolezza
dei relatori.
Le relazioni dei Professori Paolo Carrozza
e Piervincenzo Bondonio, profondi conoscitori della
realtà valdostana, in quanto più volte
chiamati a collaborare con la Regione in momenti significativi
della sua storia recente, e soprattutto il contributo
di sintesi offerto dal Professor Manin Carabba, Presidente
delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte
dei Conti, hanno delineato un quadro giuridico, tecnico-finanziario,
ma più ancora, politico, nell'accezione più
estesa e filosofica del termine, degli aspetti problematici
di una fase transitoria particolarmente pregna di
conseguenze per il futuro.
A compensazione di una sempre più
marcata, e necessaria, riduzione dei controlli esterni
sugli atti della Pubblica Amministrazione, del tutto
aboliti, come si è detto, per gli enti locali,
il controllo di gestione dovrà costituire un
momento di responsabilizzazione e di crescita interna
dell'ente.
E' importante evidenziare che, per
gli enti locali, la legge regionale 40/1997, e soprattutto
il regolamento regionale 1/1999, hanno previsto e
disciplinato gli strumenti per il controllo di gestione
sull'attività amministrativa, inteso come processo
di verifica sull'attuazione della programmazione dell'ente,
finalizzato ad aiutare gli amministratori nella selezione
degli obiettivi, a responsabilizzare i funzionari
pubblici in vista del loro conseguimento e a fornire
ai cittadini una rappresentazione più pregnante
dell'attività dell'ente locale.
Proprio per introdurre progressivamente
i meccanismi di controllo di gestione degli enti locali
nell'ambito del "Progetto contabilità",
istituito con Protocollo d'intesa tra Regione autonoma
Valle d'Aosta ed enti locali, è stato dato
nel 2003 particolare impulso all'attività di
consolidamento del sistema di contabilità analitica
dei costi, nonché alla definizione di uno schema
standard del Piano Esecutivo di Gestione dell'ente
locale.
Altre attività qualificanti
Per venire incontro alla richieste
degli enti, è stato organizzato un ciclo di
sette incontri con gli enti locali stessi, per analizzare
e cercare di chiarire le problematiche connesse alla
compilazione di un altro fondamentale documento programmatorio,
vale a dire la Relazione Previsionale e Programmatica,
che rappresenta anche il documento che riassume in
modo aggregato e con taglio programmatico le previsioni
analitiche del Piano esecutivo di gestione.
Anche la gestione dei trasferimenti
di finanza locale ha costituito una nuova ed importante
attività del 2003, rilevante soprattutto per
ciò che ha riguardato la predisposizione delle
previsioni di finanza locale da inserire nella legge
finanziaria 2004/2006, mediante la raccolta e la valutazione
delle proposte delle strutture regionali, la collaborazione
alle fasi di confronto con i rappresentanti del Consiglio
permanente degli enti locali e la definizione delle
proposte definitive.
Infine è necessario sottolineare
la definizione, in accordo con il Consiglio permanente
degli enti locali, dei provvedimenti amministrativi
adottati dalla Giunta regionale il 31/03/2003, in
relazione alle previsioni contenute nell'art. 11 della
legge regionale 14/2002 e nell'art. 8 della legge
regionale 25/2002 che hanno dettato la disciplina
fondante il Patto di stabilità che la Regione
autonoma Valle d'Aosta ha adottato nei riguardi degli
enti locali della Regione.
Con tali provvedimenti sono stati definiti
sia i principi generali sia la disciplina di dettaglio
necessari per garantire il concorso del sistema pubblico
regionale agli impegni di stabilità finanziaria
assunti dal Paese, rispettando, anche in relazione
ai limiti temporali, la previsione contenuta nel comma
18 dell'art. 29 della legge 289/2002 (legge finanziaria
2003 dello Stato).
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