Tecnico competente in acustica

 

L’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, avente ad oggetto “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.”.

 

Il Capo VI del Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, reca la nuova disciplina per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della sopraccitata legge n. 447/1995.

L'art. 21, comma 5, del predetto Decreto dispone che:

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.”.

La Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0008753 del 29 maggio 2018, aveva osservato che il termine di 12 mesi, in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di un’esplicita previsione circa la decadenza del diritto di effettuare tale iscrizione una volta trascorso, doveva ritenersi meramente ordinatorio.

 

Il predetto termine di 12 mesi è stato portato a 30 mesi con successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1143.

La exDirezione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con successiva nota prot. n. 20237 del 14 novembre 2019 ha precisato quanto segue: “Il termine inizialmente previsto dal Legislatore al succitato articolo 21, comma 5, e fissato pari a 12 mesi, era stato interpretato da questo Ministero come ordinatorio, in quanto nel testo non vi era menzione delle eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso. Tale tesi è stata confermata anche dallo stesso Legislatore che, nella legge 30 dicembre 2018, n, 145, all'art. 1, comma 1143, ha prorogato il suddetto termine a 30 mesi, riconoscendo di fatto la necessità di un tempo maggiore per l’adeguamento della posizione dei tecnici preesistenti all’aggiornamento normativo. L’aver prorogato detta scadenza indica chiaramente la volontà del Legislatore di ritenere un intervallo temporale pari a 30 mesi sufficiente all’adeguamento di cui sopra, facendo cadere I caratteri di ordinarietà del termine ridefinito. Tutto ciò premesso, si comunica che, a parere della scrivente Direzione, le Regioni e le Province autonome non dovranno accogliere le istanze presentate da tecnici ai sensi dell’articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 oltre il giorno 18 ottobre u.s., corrispondente alla scadenza dei 30 mesi stabiliti dalla norma”.

 

ISPRA, su richiesta e a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha sviluppato la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.

La piattaforma ENTECA contiene:

l'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017;

l'elenco dei Corsi abilitati alla professione di tecnico competente in acustica di cui all'Allegato 2, parte B, del D.Lgs. 42/2017;

l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1, punto 2, del D.Lgs. 42/2017.

Di seguito si riporta il link alla piattaforma ENTECA:

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php

 

    

Si comunica infine che, ai fini dell’aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica iscritti al portale ENTECA devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell’elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni.

L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata all’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento ambiente - Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, loc. Le Grand-Chemin, rue Grand Chemin, 46 – 11020 Saint-Christophe AO o via PEC territorio_ambiente@pec.regione.vda.it, trasmettendo la relativa documentazione comprovante la partecipazione con profitto ai corsi, utilizzando preferibilmente il modulo disponibile a fondo pagina.

 

 

 
 

Ambiente



Torna su