Indennità disagiato servizio
Al fine di assicurare sull'intero territorio l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettività, la legge 8 marzo 1968, n. 221 ha previsto delle indennità a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori delle farmacie rurali (vale a dire le farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).
In Valle d'Aosta le modalità di erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio sono state normate dalla legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2.
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