Regione autonoma Valle d'Aosta - Informatori scientifici

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Sommario:

Normativa informatori scientifici

Il D.L. del 30 settembre 2003 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 326/2003) all'articolo 48, comma 21 e seguenti, ha stabilito che le Regioni provvedano a disciplinare l'attivitā di informazione scientifica sui farmaci, da parte delle aziende farmaceutiche, presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti.

A seguito delle "Linee guida di regolamento regionale dell'informazione scientifica sul farmaco" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 aprile 2006, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha provveduto in merito con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale in data 15 marzo 2007, n. 652.

 

 
deliberazione 652/2007 disposizioni sull'informazione scientifica del farmaco
testo
 

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