Farmaci senza obbligo di prescrizione

Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l'intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.

 

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, estende la possibilità di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie e consente a ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato sulla confezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

 

 

 

I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:

 

  • SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: "Medicinale non soggetto a prescrizione medica";
  • OTC (dall'inglese "Over The Counter" sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura "Medicinale di automedicazione".
 

Contatti: Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario:

e-mail: s-santer@regione.vda.it

 



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