Accordo distribuzione per conto

Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 405/2001) prevede la facoltà per le Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei farmaci contenuti nel "PHT" (prontuario della distribuzione diretta per la continuità ospedale-territorio) - farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente - anche presso le farmacie suddette e con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

In questo modo i pazienti dimessi o i pazienti che a causa di patologie invalidanti non possono raggiungere l'ospedale per accedere ai farmaci necessari "vengono raggiunti a casa" attraverso le farmacie che distribuiscono anche farmaci acquistati dalla struttura ospedaliera.

L'Accordo per la distribuzione per conto di medicinali tra la Regione Valle d'Aosta, le Organizzazioni sindacali dei farmacisti e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è recepito con deliberazione della Giunta regionale.

 

 

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