Farmaci generici

Ai farmaci, come a tanti altri prodotti in commercio, vengono attribuiti dal produttore nomi commerciali che si affiancano al nome della sostanza attiva in essi contenuta. Così, ad esempio, il termine "Aspirina" è uno dei nomi commerciali del principio attivo acido acetilsalicilico. Naturalmente il principio attivo costituisce l'essenza della cura.

 I farmaci "generici" - o, più propriamente, "equivalenti" - sono farmaci identificati solamente dal nome del principio attivo in essi contenuto senza ricorrere al nome commerciale. Si tratta di farmaci in tutto e per tutto simili e con la stessa efficacia terapeutica dei rispettivi prodotti che si fregiano di un nome commerciale, ma che costano molto di meno (in molti casi il 20% in meno) per il semplice fatto di identificarsi col nome del solo principio attivo.

Per quale motivo questi farmaci "generici" possono spuntare prezzi così bassi? La risposta è semplice: perché si tratta di principi attivi non più coperti da brevetto. Il brevetto è un sistema di protezione commerciale che permette all'azienda scopritrice di avere l'esclusiva di vendita per svariati anni dopo la scoperta. Allo scadere del brevetto, altre aziende possono produrre e vendere il principio attivo a prezzi concorrenziali.

 Dal 2001 - con il DL 347/2001 (convertito, con modificazioni dalla L. 405/2001) - anche in Italia è stata avviata una politica di promozione del farmaco "generico": per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale che contengono lo stesso principio attivo e la stessa formulazione ma che hanno un prezzo di vendita differente, il Servizio sanitario "passa" al cittadino solo il prodotto con il prezzo inferiore. Viene, in altre parole, definita una lista dei farmaci con brevetto scaduto con il relativo "prezzo o quota di riferimento" di rimborso massimo. Il cittadino può scegliere, comunque, a parità di principio attivo un prodotto con prezzo più elevato ma, in questo caso, la differenza tra la "quota di riferimento" ed il prezzo del prodotto prescelto rimane a carico del cittadino stesso.

 L'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali con deliberazione della Giunta regionale n. 2923/2002, ha definito, ai sensi della L. 405/2001, le modalità di erogazione dei farmaci generici ed, in particolare, ha stabilito che:

  • il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 della Legge 405/2001 relativa alla non sostituibilità del farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato l'assistito, è tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso tra quelli disponibili o che si renderanno disponibili sul mercato;
  • qualora il farmaco non sia disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, il farmacista è tenuto ad erogare, sempre informando opportunamente l'assistito, il medicinale avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso, per evitare oneri a carico del cittadino;
  • qualora il farmaco risulti non disponibile nel normale ciclo distributivo regionale e sia presente un medicinale con prezzo superiore a quello massimo di rimborso, il farmacista è tenuto a porre in atto ogni tentativo per approvvigionarsi del farmaco avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso. In caso negativo il farmacista è autorizzato ad erogare il farmaco senza oneri a carico del cittadino;
  • il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non sostituibilità del farmaco o l'assistito non accetti la sostituzione, è tenuto a richiedere al cittadino l'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo di rimborso con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

L'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) ha previsto che l'inserimento di nuovi generici nella lista e l'aggiornamento dei prezzi di riferimento sia pubblicato sul proprio sito il 15 di ogni mese. Questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 657/2006 ha, di conseguenza, stabilito che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta consideri direttamente l'aggiornamento pubblicato dall'AIFA quale riferimento per l'aggiornamento della lista dei farmaci non coperti da brevetto presenti nel normale ciclo distributivo e dei relativi prezzi di rimborso.

 

 

Contatti: Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario:

e-mail: s-santer@regione.vda.it

 



Torna su