Dopo poco più di tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, la cosiddetta “Legge Casa”, si propone un primo bilancio dell’applicazione della legge stessa.
LEGGE CASA: I PRIMI TRE ANNI DI APPLICAZIONE
di Sabrina Réan
Istruttore tecnico della Direzione pianificazione territoriale.
Dopo poco più di tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la ri­qualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Mo­dificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), la cosiddetta “Legge Casa”, si propone un primo bilancio dell’applicazione della legge stessa.
La legge, nel testo approvato nel 2009, si compone di 13 articoli ed è stata oggetto di modificazioni nel 2010 e nel 2011. Le finalità della legge con­sistono nella definizione di “misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli in­terventi sul patrimonio edilizio” e nella incentivazione al miglioramen­to della qualità degli edifici attraver­so la promozione dell’efficienza ener­getica, della sostenibilità ambientale e dell’utilizzo di fonti di energia al­ternative e rinnovabili. Lo stesso ar­ticolo precisa inoltre l’ambito di ap­plicazione, definendo nello specifico le destinazioni d’uso a cui la legge si può applicare.
La Legge Casa ammette le seguenti possibilità di ampliamento del patri­monio edilizio esistente:
• incrementi volumetrici o di super­ficie fino al 20 % delle unità immobi­liari interessate ed esistenti alla data del 31 dicembre 2008, realizzabili a condizione che siano garantite le pre­stazioni energetiche e igienico-sanita­rie esistenti e la sostenibilità ambien­tale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento;
• incrementi volumetrici fino ad un massimo del 35% nei casi di demo­lizione totale di edifici esistenti al 31 dicembre 1989, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile e misure di risparmio del­le risorse energetiche o idriche;
• incrementi volumetrici fino ad un massimo del 45% del volume esisten­te nei casi di demolizione totale di edifici costruiti prima del 31 dicembre 1989, previa predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) o altro strumento attuativo del PRG.

La realizzazione di tali interventi può avvenire in deroga agli strumenti urbanistici (PRG e Regolamento edi­lizio), fatta eccezione per le distanze tra gli edifici e le destinazioni d’uso. Devono invece essere in ogni caso ri­spettate le normative relative alla sta­bilità degli edifici, agli ambiti inedifi­cabili e ogni altra normativa tecnica e di tutela dei beni culturali e paesag­gistici. I Comuni, inoltre, possono im­porre particolari modalità costruttive volte a inserire meglio l’intervento nel paesaggio.
Gli interventi di Legge Casa non sono consentiti sulle unità immobi­liari anche parzialmente abusive, né  uso pubblico o dichiarate inedifica­bili, sulle unità immobiliari ogget­to di notifica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché (limitatamente agli interventi di cui all’articolo 3) sulle unità immobiliari classificate di pregio.
Gli interventi nei centri storici, nelle zone territoriali di tipo A, sono con­sentiti solo qualora gli edifici sia­no stati classificati, ai sensi della l.r. 11/1998, in base agli elementi ed alle strutture meritevoli di tutela che gli stessi contengono.
La disciplina degli interventi di am­pliamento volumetrico è stata detta­gliata dalle deliberazioni della Giun­ta regionale n. 3753/2009 e 635/2010, entrambe sostituite recentemente con le disposizioni attuative di cui alla deliberazione n. 514/2012.

Nel marzo 2010, la Giunta Regio­nale ha istituito con Deliberazione 634/2010 una banca dati informa­tizzata e on line che ha permesso di raccogliere numerose informazioni attraverso la compilazione di appo­site schede a cura dei tecnici proget­tisti che predispongono la documen­tazione per l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi assentibili ai sensi della Legge casa. Le schede compi­late dai progettisti sono così validate dagli uffici tecnici comunali e inseri­te, quindi, nella banca dati regionale che produce elaborazioni grafiche e numeriche aggiornate in tempo reale e disponibili sul sito dell’Assessorato territorio e ambiente.
Ad oggi, la banca dati della Legge Casa della Regione Autonoma Valle d‘Aosta risulta essere l’unica istituita nel panorama nazionale.

Il sistema di raccolta dati: come funziona.
Il sistema di monitoraggio elabora i dati immessi dal professionista inca­ricato per la progettazione dell’inter­vento in un’apposita scheda informa­tica. Questi, a seguito delle necessarie verifiche normative che permettono l’applicazione della Legge Casa, oltre agli elaborati progettuali da depo­sitare in Comune, deve compilare e consegnare la scheda on line sul por­tale informatico “Partout” con i dati dell’immobile e dell’ampliamento. Per accedere al portale è necessario autenticarsi inserendo le proprie cre­denziali.
Nella scheda sono richiesti i dati re­lativi alla percentuale di incremento volumetrico applicata, al tipo di in­tervento, alle condizioni di interven­to, ai volumi come precedentemente definiti dalla DGR n. 3753/2009 e successivamente ribaditi dalla DGR n. 514/2012. Nel caso di realizzazio­ne di nuove unità immobiliari e nei volumi superiori ai 2000 metri cubi diventa obbligatoria anche la compi­lazione delle schede relative alla so­stenibilità ambientale.

Risultati del monitoraggio
I risultati del monitoraggio così con­dotto, relativi agli aspetti urbanistico – edilizi, sono stati attentamente esa­minati dalla Direzione Pianificazione territoriale.
Di seguito sono esposti i dati relati­vi agli interventi suddivisi per: tipo­logia di incremento volumetrico (di cui rispettivamente agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 24/2009) per tipologia di titolo abilitativo rilasciato e per desti­nazione d’uso di partenza del volu­me esistente.

Interventi per tipologia
Grafico 1: quantità di volume ampliato in relazione alla tipologia di intervento utilizzata.Il grafico 1 raccoglie i dati di tutti i co­muni della Valle d’Aosta che riguar­dano le quantità di volume ampliato in relazione alla tipologia di interven­to utilizzata.
Il grafico 2 riporta i dati relativi alla quantità di casi applicativi autorizza­ti in funzione delle tipologie d’inter­vento, espresse in valori percentuali.
Le tipologie d’intervento considerate sono le seguenti:
• applicazione dell’articolo 2 della l.r. 24/2009: incremento volumetrico fino al 20% con volume esistente infe­riore a duemila metri cubi;
• applicazione dell’articolo 2 della l.r. 24/2009: incremento volumetrico fino al 20% con volume esistente su­periore a duemila metri cubi;
• applicazione dell’articolo 2 della l.r. 24/2009: incremento volumetrico fino al 20% con creazione di nuove unità immobiliari;
• applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009: incremento volumetri­co fino al 35% con volume esistente previa totale demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato.
Grafico 2: quantità di casi applicativi autorizzati in funzione delle tipologie d’intervento, espresse in valori percentuali.I dati emersi sono interessanti per va­lutare in quale misura è stata appli­cata la legge casa, principalmente in termini di volumi aggiunti, e quale uso è stato fatto delle parti ampliate. Il grafico evidenzia come la maggior parte del nuovo volume realizzato attraverso l’applicazione della legge casa sia scaturito dall’applicazione dell’articolo 2 della legge, nel caso di volume esistente inferiore ai 2.000 metri cubi e senza la creazione di nuove unità immobiliari. Per questa tipologia di intervento la norma non richiede l’obbligo di valutazione del­la sostenibilità ambientale.
Si rileva, inoltre, che circa il 21% del volume realizzato (26.000 metri cubi) ha prodotto anche la creazione di nuove unità immobiliari.
Gli interventi di ampliamento fino al 20% su volumi superiori a 2.000 metri cubi e di demolizione totale e ricostruzione con ampliamento fino al 35% risultano invece poco utiliz­zati. Nel primo caso è evidente la difficoltà di applicazione della legge su edifici già di grandi dimensioni per i quali opportunamente la norma consente solamente l’ampliamento in sagoma e non fuori sagoma nel caso in cui il volume realizzato sia già su­periore a quello che il piano regola­tore oggi consentirebbe. Nel secondo caso, invece, si innescano sicuramen­te problematiche di tipo economico: la norma, infatti, in questi casi richie­de la demolizione completa fino alle fondamenta e un netto miglioramen­to della qualità del nuovo prodotto edilizio che può fare lievitare i costi iniziali dell’intervento.
Per gli stessi inoltre, vi è stata, al mo­mento, alcuna applicazione dell’art. 4 della legge che prevede la possibi­lità di ampliamento fino al 45% con strumento attuativo (ad esempio con piano urbanistico di dettaglio). Al fine di favorire la realizzazione di interventi ai sensi del citato articolo 4, è stata modificata la legge nel 2011 per chiarire che tali interventi posso­no avvenire sia su iniziativa pubblica sia su iniziativa privata, e sono state integrate le disposizioni attuative andando a definire i contenuti degli strumenti attuativi che ammettono incrementi volumetrici fino al 45% del volume esistente.
Immagine 1.L’immagine 1 mette in evidenza la quantità di volume ampliato: il volu­me complessivo realizzato in appli­cazione della legge casa è pari a circa 125.000 metri cubi. Volendo quantifi­care questo nuovo volume realizzato utilizzando un’unità di misura non convenzionale, ma di facile visualiz­zazione, si propone di utilizzare qua­le parametro di riferimento il volume del palazzo regionale: la Legge Casa ha finora consentito la realizzazione di un volume di incremento pari a circa quattro volte il volume del pa­lazzo regionale, senza però ulteriore consumo di suolo disponibile.

Interventi per titolo abilitativo rilasciato
Grafico 3: interventi in applicazione della Legge Casa in relazione al titolo abitativo presentato.Il sistema informatico consente di poter analizzare l’attuazione della Legge Casa in ogni comune conside­rando gli interventi suddivisi per ti­tolo abilitativo utilizzato. Tale analisi risulta determinante ai fini della va­lutazione della semplificazione delle procedure, che costituisce uno dei principi ispiratori della legge sia a li­vello nazionale sia in ambito regiona­le. Si ricorda, infatti, che tra le novità introdotte dalla Legge Casa, vi è an­che la semplificazione delle procedu­re costituita dall’aver assoggettato gli interventi di incremento volumetrico realizzati sulle prime case a semplice denuncia di inizio dell’attività (oggi SCIA), e, quindi, non richiedendo più la concessione edilizia (ora permesso di costruire) come invece avviene nel­le procedure ordinarie. Tale oppor­tunità, stabilita dall’art. 5, comma 1, della l.r. 24/2009, ha consentito l’ap­plicazione della legge casa in oltre il 57% degli interventi complessivi.

Sostenibilità ambientale
Grafico 4: classi di sostenibilità ambientale raggiunte dagli interventi di Legge Casa.Come illustrato precedentemente, la l. r. 24/2009 “detta misure (…) volte a favorire il miglioramento della quali­tà degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rin­novabili”. La sostenibilità ambientale degli interventi è pertanto uno dei pa­rametri introdotti dalla legge medesi­ma considerandone l’applicazione.
La valutazione della sostenibilità am­bientale interessa le caratteristiche della qualità del sito, il consumo di ri­sorse, l’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali eco-compatibili, i carichi ambientali (raccolta differenziata dei rifiuti, emissione di anidride carboni­ca…), la qualità dell’ambiente “casa”, la qualità dei servizi. Per ogni argo­mento è stata predisposta una scheda strutturata in modo tale da definire l’esigenza, l’indicatore di prestazio­ne, le strategie di riferimento, il meto­do di verifica e la scala di prestazione.
Tale valutazione è condotta attraver­so la compilazione on line, da parte del professionista, delle schede che riguardano i diversi settori: ogni scheda dà un punteggio che contri­buisce al calcolo automatico da parte del software della classe di sostenibi­lità raggiunta in base all’implementa­zione dei dati di progetto. La soste­nibilità ambientale degli interventi si misura, infatti, in classi: l’eccellenza è raggiunta con la classe Asa+, il livello qualitativo più basso è rappresenta­to dalla classe Dsa. Nei casi in cui è richiesta tale verifica negli interventi in applicazione della Legge Casa, è richiesto il raggiungimento minimo della classe Bsa.
La normativa prevede diversi livelli di attuazione: l’ampliamento fino al 20% con volume esistente inferiore ai 2.000 metri cubi non necessita obbli­gatoriamente della valutazione della sostenibilità ambientale. Ciò compor­ta che per circa l’83% dei casi di ap­plicazione della legge, ossia su circa 74.000 metri cubi di volume amplia­to, la valutazione della sostenibilità ambientale non è richiesta.
Nei casi in cui non è richiesta la valu­tazione della sostenibilità ambienta­le, è comunque necessario – per legge – provvedere, per legge (L. 10/1991), alla verifica di alcuni parametri rela­tiviPlanaval (Arvier). al contenimento delle dispersioni energetiche, gli stessi parametri presi in considerazione nelle schede di va­lutazione della sostenibilità ambien­tale concernenti gli aspetti energetici.
Di seguito si riportano i dati relativi alle classi raggiunte sugli interventi con l’obbligo di redigere la scheda sulla sostenibilità ambientale. Ad oggi non è stato realizzato nessun intervento in classe Asa+, mentre al­cune schede hanno riportato risulta­ti da classe C e D: questi casi paiono essere, ad una prima analisi, il risul­tato di dichiarazioni volontarie. Gli interventi che rientrano in queste due classi non sarebbero infatti ammessi dalla legislazione regionale che pre­scrive, come già detto, come minimo il raggiungimento della classe Bsa.

Conclusioni
L’esame dei dati relativi all’applica­zione della Legge Casa permette di evidenziare una serie di aspetti posi­tivi che la norma ha scaturito.
Innanzitutto la norma ha offerto un tangibile sostegno all’attività edilizia e alle esigenze dei Valdostani anche in periodo di crisi economica con quasi mille interventi sul territorio, di cui 26.000 metri cubi di nuove unità im­mobiliari, stimabili in circa 130 alloggi di superficie pari a 70 metri quadra­ti. Di conseguenza si è realizzato un sensibile risparmio di suolo libero: la possibilità di densificare l’abitato esistente indubbiamente consente di non occupare con nuove abitazioni i terreni agricoli e contribuisce alla ri­duzione della pressione sulle aree non edificate in fase di pianificazione in quanto la domanda di abitazione tro­va nuovi canali di accoglimento.
Parallelamente, la Legge Casa ha fa­vorito la riqualificazione del patri­monio edilizio esistente con circa il 17% degli interventi che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale. In particolare ha dato maggiori opportunità, rispetto alle norme urbanistico – edilizie ordina­rie, di intervenire su edifici che siano classificati dai PRG come monumen­to o documento, contribuendo così al recupero dei centri storici senza la necessità di predisporre strumenti at­tuativi: ciò costituisce certamente una semplificazione per il cittadino.

L’entrata in vigore della Legge Casa ha suscitato un notevole interesse non solo nel mondo tecnico ma anche da parte dell’opinione pubblica. Ne sono un segnale i circa 700 contatti telefonici e richieste di informazione all’anno ricevuti dalla Direzione Pia­nificazione territoriale. La quantità di contatti intercorsi con cittadini, pro­fessionisti e tecnici comunali e am­ministratori denota il forte interesse che la legge casa ha suscitato in tutta la comunità valdostana: da un lato la verifica anche più minuziosa per stabilire se e di quanto fosse fruibile il bonus volumetrico e dall’altro la difficoltà di approccio tecnico che la Legge Casa richiede, andando in de­roga agli strumenti urbanistici, fanno sì che ad oggi le richieste di informa­zione e/o consulenza siano ancora numerose a tre anni dall’approvazio­ne della legge. È forse questa la mag­giore difficoltà che la Legge Casa ha presentato e continua a presentare: il fatto di consentire la deroga agli strumenti urbanistici ha obbligato professionisti e tecnici ad impostare il proprio lavoro in maniera comple­tamente diversa dall’ordinario.
Un’altra grande difficoltà è data an­che dall’introduzione di una parte della procedura da espletare on line, d’altronde, con il progredire della co­siddetta “amministrazione digitale”, nel prossimo futuro dovremo sempre più interagire con le amministrazioni pubbliche utilizzando il computer e sempre meno la carta.
   
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