Pianificazione territoriale
Con la legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 è stata effettuata una profonda opera di restyling finalizzata, da un lato, a favorire la semplificazione amministrativa, dall’altro ad adeguarne i contenuti ad altre norme nazionali nel frattempo intervenute.
LE NOVITÀ DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
di Sabrina Réan
Istruttore tecnico della Direzione pianificazione territoriale.
La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) è la legge regio­nale di riferimento per tutte le attività edilizie ed urbanistiche del territorio valdostano. A partire dal 2003 la leg­ge urbanistica è stata più volte ogget­to di modifiche puntuali. A quattor­dici anni dalla sua entrata in vigore, con la legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 è stata effettuata una profonda opera di restyling finalizzata, da un lato, a favorire la semplificazione am­ministrativa, dall’altro ad adeguarne i contenuti ad altre norme nazionali nel frattempo intervenute. Non solo, si è colta l’occasione anche per modi­ficare alcuni passaggi della norma di difficile applicazione e per ridetermi­nare obblighi, e relative tempistiche, per i Comuni della Valle d’Aosta in materia di pianificazione territoriale e di ambiti inedificabili.
Resta invece invariato l’impianto ge­nerale della legge: sono ribaditi gli obiettivi relativi alla pianificazione del territorio in coerenza con l’impe­gno di legislatura di concludere l’iter di adeguamento dei piani regolatori generali comunali al Piano Territo­riale Paesistico ed alla stessa legge regionale urbanistica, garantendo pertanto a tutti i Comuni le stesse condizioni e procedure. Di seguito si propone una sintesi delle modifiche apportate alla l.r. 11/1998 in ordine di argomento.

Piani regolatori
generali comunali
Tenuto conto della situazione di ap­plicazione della legge per quanto riguarda l’adeguamento dei piani regolatori da parte dei Comuni, si sono introdotti alcuni strumenti vol­ti a incentivare l’accelerazione delle fasi conclusive dell’iter di approva­zione delle varianti urbanistiche ge­nerali e a spronare i rimanenti Comu­ni, ancora inadempienti, ad avviare celermente i lavori di adeguamento dei propri strumenti urbanistici. Tali strumenti consistono principalmen­te nello stabilire tempi certi per la produzione degli elaborati di com­petenza comunale, non definiti nel­la legge originaria, e nell’introdurre limitazioni per l’accesso ai finanzia­menti di opere pubbliche (Fospi) per i Comuni ritardatari che non avviano l’iter di adeguamento del piano nei termini stabiliti dalla legge regiona­le urbanistica. Si è poi provveduto a fissare ulteriori termini temporali per le successive fasi del procedimento di approvazione, introducendo anche in questo caso, delle penalità per i Co­muni inadempienti, costituite dal di­vieto di applicare la Legge Alberghi e la Legge Casa.

Agricoltura
È stata modificata la definizione delle varianti sostanziali al PRG, riducen­do l’obbligo di ricorso alla procedura delle varianti sostanziali per modi­ficazioni minori in zone E agricole, nelle casistiche più frequentemente riscontrate, quali l’ampliamento con­tenuto entro il 10% di una sottozona edificabile, a scapito di una zona agri­cola qualificata di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturali­stico o di particolare interesse agrico­lo od agro-silvo-pastorale.
Comune di Verrayes: stralcio della tavola prescrittiva P4 E.È stata introdotta l’espressione del “parere di razionalità” quale proce­dura necessaria per il rilascio dei tito­li abilitativi dei progetti riguardanti i fabbricati rurali e relativi annessi; dal parere di razionalità sono esclusi gli interventi di realizzazione dei beni strumentali secondari di dimensio­ni inferiori ai 20 metri quadrati. Si è, inoltre, inserita la possibilità per le cosiddette “case sparse” in zone agri­cole, con destinazione residenziale, di realizzare strutture pertinenziali. Rimane in capo ai Comuni la possi­bilità di definire in quali zone o parti di esse non sia possibile, per esigenze di tutela paesaggistica, realizzare tali strutture.

Ambiti inedificabili
La modifica alla legge regionale ur­banistica ha poi provveduto alla ri­formulazione in modo omogeneo de­gli articoli 34, 35, 36 e 37 relativi alla definizione degli ambiti inedificabili (aree umide e laghi, frane, inonda­zioni e valanghe); nell’ambito di tale riformulazione, sono state riviste an­che le competenze in materia di vin­colo idrogeologico.
Sono inoltre stati definiti i compiti dei Comuni in ordine alle modalità di perimetrazione, di approvazione e di revisione degli ambiti inedificabi­li, la procedura e le tempistiche con le quali l’Amministrazione regionale provvede ad approvare tali perime­trazioni degli ambiti inedificabili, le attività ammissibili in tali ambiti e le relative modalità autorizzative qua­lora necessarie.

Programmi di sviluppo
turistico e strumenti attuativi
È stata rivista la disciplina dei pro­grammi di sviluppo turistico, sia per la forma, sia per i contenuti, renden­do questi ultimi maggiormente con­formi agli indirizzi del PTP in mate­ria di turismo.
Per quanto riguarda i piani urbani­stici di dettaglio, è stata introdot­ta una disciplina che ammette la possibilità di prorogare la validità decennale dei PUD non completati per un massimo di ulteriori cinque anni, con opportunità di inserire modificazioni alla convenzione tra Comune e privati nel caso dei PUD di iniziativa privata. Per i PUD de­caduti non sono ammessi interven­ti di nuova edificazione. Per i PUD è stato, inoltre, sostituito il criterio del reddito catastale con quello del­le superfici dei terreni quale riferi­mento per raggiungere la quota ne­cessaria per poter attivare un piano urbanistico di dettaglio di iniziativa privata, che pertanto diviene pari ad almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Sono stati poi definiti tempi certi per la procedura di approvazione di competenza comunale.

Fasce di rispetto
Si è operato anche per introdurre alcune tipologie di intervento sugli edifici esistenti posti in fascia di ri­spetto stradale a condizione che sia mantenuta la distanza preesistente dalle strade comunali, in analogia a quanto introdotto nella Legge Casa, e per consentire nuove costruzioni nel sottosuolo, anche fino al ciglio della strada, con adeguate accortezze volte a non ostacolare eventuali interventi sulle strade.
È poi stato ribadito il divieto, asso­luto, di costruzione di opere a meno di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua, finalizzato a consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione nonché ad impedire le esondazioni delle acque.

Piccoli manufatti
Un intervento innovativo da tempo atteso riguarda la possibilità di re­alizzare piccoli manufatti (legnaie, piccoli depositi) nei centri storici sen­za dover ricorrere ad uno strumento attuativo; la Giunta regionale ha già approvato i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche nel provvedimento 1810 del 6 settembre 2012. Tale facoltà prevale sulle previsioni dei piani regolatori.
Comune di Verrayes: stralcio della tavola motivazionale M1.

Regolamento edilizio
e commissione edilizia
In applicazione degli obiettivi gene­rali di snellimento dell’azione am­ministrativa, sono state apportate modificazioni volte sia a ridurre i tempi sia a semplificare le procedure di approvazione dei regolamenti edi­lizi comunali. Il regolamento edilizio è approvato dal Comune competen­te per territorio, previo parere della struttura regionale competente in materia di urbanistica, senza più do­ver ricorrere alla deliberazione della Giunta regionale. Sono previste tre tipologie di procedure di approva­zione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, con crescente complessità nell’iter di approvazione in relazione alla minore coerenza del testo comu­nale con il regolamento edilizio tipo regionale, ma con una riduzione dei tempi della procedura.
La legge di modifica attribuisce ai Comuni la facoltà, e non più l’obbli­go, di istituire la commissione edi­lizia, sia in forma singola che asso­ciata. Con la finalità di semplificare l’azione amministrativa, la compo­sizione della commissione edilizia non include più l’esperto in materia di tutela del paesaggio né il rappre­sentante del servizio igienico-sani­tario dell’Azienda USL. La figura di esperto in materia di tutela del pae­saggio del Comune è resa, in questo modo, indipendente dalla commis­sione edilizia.

Titoli abilitativi
Un tema importante che è stato og­getto di modifiche riguarda i titoli abilitativi: sono stati introdotti, in luogo della concessione edilizia e del­la denuncia di inizio dell’attività, il permesso di costruire, la segnalazio­ne certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e la Comunicazione di variante in corso d’opera. Per tali fat­tispecie di titolo abilitativo sono state definite le procedure, in analogia a quanto stabilito dalle norme statali in materia.
In stretta relazione con la disciplina dei titoli abilitativi, la legge si è anche preoccupata degli interventi di tra­sformazione urbanistica ed edilizia prevedendone la definizione puntua­le, da applicarsi in tutto il territorio regionale, da parte della Giunta re­gionale. Ad oggi vi sono unicamente delle linee guida riferite alle zone ter­ritoriali di tipo A.

Requisiti igienico-sanitari
Con l’intento di favorire il più pos­sibile il recupero funzionale del pa­trimonio edilizio esistente in stato di abbandono, tenendo conto delle esigenze di tutela storica e paesaggi­stica, sono state modificate le norme che definiscono i requisiti igienico-sanitari richiesti per la destinazione residenziale e per le altre destinazio­ni d’uso nell’ambito degli interventi su edifici classificati dai PRG come monumento, documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

Sistema delle
conoscenze territoriali
La nuova legge formalizza, infine, l’utilizzo del sistema di conoscenze territoriali (ex sistema informativo territoriale regionale) come sistema di scambio e di divulgazione delle informazioni territoriali in materia di pianificazione territoriale (PTP, PRG, regolamenti edilizi e altre cartogra­fie tematiche correlate, come il grafo stradale, la classificazione acustica, ecc.), rinviando ad apposita delibera­zione della Giunta regionale la defi­nizione della disciplina relativa alle modalità di trasmissione in formato digitale delle informazioni e dei dati, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
   
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