Pianificazione territoriale
Il paesaggio è una “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale fondamento della loro identità”1.
NEL SEGNO DEL PAESAGGIO
di Christian Armaroli e Donatella Martinet
Istruttori tecnici presso la tutela beni paesaggistici e architettonici.
Gli adempimenti istituzionali della Soprintendenza per le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali, al fine del loro adeguamento alle leggi re­gionali n. 11 e n. 13 del 1998, nello specifico alle Norme di Attuazione del piano territoriale paesistico, sono tre: due attengono alla valutazione della bozza e una al testo definitivo.
Il primo parere viene espresso sulla valutazione di impatto ambientale della bozza di PRG in relazione all’in­tero territorio comunale, al pari delle altre strutture regionali interessate ognuna per la propria competenza.
Contestualmente viene avviata con l’Amministrazione comunale la con­certazione, inerente solo le aree vin­colate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, della l.r. n. 56 del 1983 e dell’art. 40 delle N.A. del PTP. In questa fase av­viene il confronto tra le scelte di pia­no e le esigenze di tutela, per arrivare al provvedimento conclusivo con de­cisioni il più possibile condivise.
Il testo definitivo del piano, in segui­to, dopo cioè l’analisi delle osserva­zioni dei cittadini da parte del Con­siglio comunale, viene nuovamente sottoposto all’istruttoria delle Strut­ture regionali competenti per mate­ria, prima della convocazione della Conferenza di pianificazione territo­riale e della valutazione conclusiva della Giunta regionale. La Soprinten­denza verifica il recepimento delle in­dicazioni emerse dall’istruttoria nel­la fase di bozza, nonché la coerenza del testo con la disciplina di settore, e eventualmente stabilisce le nuove prescrizioni, modificando diretta­mente le norme di piano e le carte prescrittive.
L’analisi del piano inizia dalla lettura del territorio, delle valenze paesaggi­stiche e culturali dello stesso e delle tipologie di insediamenti che si sono evoluti nel corso degli anni; infatti il paesaggio, così come lo vediamo oggi, è il connubio di una naturalità forte con il risultato del lavoro di in­numerevoli generazioni che ha con­dotto ad un’organizzazione agraria ricca di elementi. L’evoluzione dell’e­dificato, invece, è stata repentina a partire dalla seconda metà del seco­lo scorso, con l’espansione, in alcuni casi notevole, in assenza di un pro­getto urbanistico adeguato, che ha generato una dispersione casuale di fabbricati sul territorio.
Il nuovo piano deve considerare sia lo stato di fatto sia i beni preesistenti, ma in particolare un modello di svi­luppo coerente ed organico.
A partire da tali presupposti, stanti le competenze precipue della Soprin­tendenza, è in primis necessaria la verifica dei vincoli di tutela paesag­gistica (aree assoggettate ai decreti ministeriali specifici, fasce di perti­nenza di torrenti e laghi, zone bosca­te, territori in quota, parchi e riserve naturali, ghiacciai, areali archeologi­ci) seguita da quella dei beni culturali (monumenti, documenti, beni isola­ti, nuclei e percorsi storici, rus) e dei siti archeologici, per terminare con le aree di specifico interesse paesaggi­stico, storico, culturale o documenta­rio e archeologico e con gli elementi del paesaggio sensibile.
Alcuni di tali componenti sono già presenti nelle Schede per unità loca­li del PTP, riferite ad aree territoriali omogenee per tipologia di paesaggio e a specifiche realtà locali; questi ven­gono vagliati e, all’occorrenza modi­ficati e implementati. Si prosegue, quindi, con lo studio del territorio, anche in relazione ai siste­mi ambientali del PTP, con particolare riferimento alla morfologia dei luo­ghi, alla trama del paesaggio agrario, alla giacitura degli insediamenti, tra i quali anche i margini e i bordi dell’e­dificato in relazione al territorio agri­colo e a quello naturale, ai punti di visuale preferenziali, alle infrastrut­ture, alle relazioni con le emergenze paesaggistiche e architettoniche.
In ultimo si analizzano le espansioni più recenti per comprenderne la rela­zione con il paesaggio tradizionale, il trend di evoluzione e le possibili mo­difiche in divenire.
Finalità ultima dell’istruttoria è ca­pire se le previsioni di piano sono o meno compatibili con le esigenze di tutela, emerse dall’analisi sopra de­scritta, nell’arco decennale di attua­zione teorica di un piano regolatore.
In quest’ottica si valutano sia le carto­grafie sia le norme tecniche.
Le cartografie sono, per quanto con­cerne le aree di maggiore sensibilità, da preservare per le loro caratteristi­che intrinseche, quali le aree di spe­cifico interesse, le zone agricole di pregio, i nuclei storici e le pertinenze dei beni culturali, nonché le visuali principali su di essi.
Le norme tecniche di attuazione, oltre a dover essere coerenti con la disciplina di legge vigente, devono tener conto delle prerogative paesag­gistiche, culturali e archeologiche del territorio, preservando i beni tutelati e indirizzando un’edificazione soste­nibile, dimensionalmente e qualitati­vamente compatibile con il territorio, derivante da tutte le analisi già sopra evidenziate.
La chiesa di La Magdeleine (Gressan).La valutazione viene effettuata pre­vedendo lo sviluppo prefigurato dal piano in relazione ai parametri ur­banistici riportati nelle tabelle delle norme e nella zonizzazione presen­tata, traducendo tali elementi in in­gombri volumetrici, con particolare riferimento alla loro localizzazione sul terreno e alla qualità finale delle tipologie edilizie, in coerenza con i criteri adottati dalla Soprintendenza nelle valutazioni dei singoli progetti nei differenti settori.
I momenti di maggiore confronto con le Amministrazioni locali si articola­no nella fase di affiancamento, prima della presentazione della bozza di piano, sia a tavolino sia nei sopral­luoghi preliminari, dove è possibile analizzare le proposte, verificarne la compatibilità con le esigenze di tute­la, e motivarne l’assenso, o il dissen­so, e le modifiche da apportare.
Successivamente, durante la con­certazione, momento istituzionale, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di motivare le proprie scelte, a seguito delle osservazioni avanza­te dalla Soprintendenza, e congiun­tamente verificare la possibilità di risolvere le problematiche di compa­tibilità tra lo sviluppo edilizio ed ur­banistico e la salvaguardia paesaggi­stica e culturale.
Ad oggi sono stati analizzati diversi PRG, sia nella fase di bozza sia nel testo definitivo. Il confronto con le Amministrazioni comunali è sempre stato sereno e fruttuoso, ed ha con­sentito di produrre previsioni urba­nistiche nella maggior parte dei casi adeguate alle specificità territoriali, tenendo conto sia dei valori culturali e paesaggistici sia delle esigenze di sviluppo locali. Le Amministrazioni comunali nel far fronte alle esigenze dei cittadini e dei singoli settori pro­duttivi (turistico, agricolo, commer­ciale, artigianale, …), sono comunque consapevoli dell’importanza delle proprie valenze storiche, artistiche e paesaggistiche e cercano di coniugar­le al meglio.
Grazie a questo atteggiamento inizia­le, il rapporto con la Soprintendenza ha condotto ad una fattiva e proficua collaborazione nell’interesse genera­le, poiché il paesaggio è una “compo­nente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale fondamento del­la loro identità”1.
 
Note:
1 Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.
   
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