AMBIENTE
Uno strumento di tutela preventiva dell'ambiente impostato con lungimiranza ed attuato con puntualità ed efficacia.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
di Paolo Bagnod
Sulla scorta delle procedure amministrative di valutazione di impatto ambientale previste nel "National Environmental Policy Act" statunitense del 1969, e degli "études d'impact" della legge francese del 1976, relativamente alla protezione della natura, dopo un'attività preparatoria durata diversi anni, nel 1985 è stata approvata la direttiva del consiglio delle Comunità Europee concernente la valutazione di impatto ambientale (comunemente indicata con la sigla "V.I.A.") di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985).
Si tratta di una complessa procedura volta a considerare gli effetti che potranno manifestarsi nell'ambiente a seguito di determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio. Più precisamente, si tratta di un procedimento di natura essenzialmente amministrativa consistente nella raccolta, da parte del committente (cioè di chi ha interesse a costruire un'opera che incida significativamente sull'ambiente) di determinate informazioni; nella consegna di tali dati alle autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni e nella loro consultazione; nell'informazione delle popolazioni interessate; nella predisposizione di un adeguato dibattito; nella valutazione complessiva di ogni aspetto rilevante ed infine nella decisione circa l'opportunità o meno, in tutto o in parte, della realizzazione dell'opera.
Tale procedura è finalizzata, quindi, alla conoscenza preventiva il più possibile esatta dei potenziali effetti di una determinata opera sull'assetto ambientale, al fine di poter valutare e di poter decidere l'utilità complessiva attraverso un bilancio del rapporto benefici/danni, inteso non soltanto sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale.
Secondo la direttiva CEE sopra menzionata, la V.I.A. ha come obiettivo l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra tali fattori;
- i beni materiali e il patrimonio culturale.

Galleria in Val di Rhemes.Entro il termine di tre anni dalla data della notifica della direttiva, gli stati membri avrebbero dovuto provvedere agli adeguamenti legislativi nazionali. La perdurante assenza di una legge nazionale sulla V.I.A. ha indotto alcune regioni e province autonome a promulgare norme a carattere regionale e provinciale.
Attualmente 5 regioni (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Liguria, Toscana) e le due province autonome di Trento e Bolzano sono dotate di vigenti norme di V.I.A. Il recente D.P.R. 12.4.96 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) impone a tutte le regioni italiane l'autonoma elaborazione di una legge di V.I.A. e la sua successiva applicazione. Entro il 1997 tutto il territorio nazionale dovrebbe pertanto essere dotato di procedure di V.I.A. conformi ai principi forniti dalla Comunità Europea.
La Valle d'Aosta è stata tra le prime regioni ad adottare una legge specifica sull'argomento, la legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente la "Disciplina della procedura di impatto ambientale". La norma è stata successivamente oggetto di limitate modifiche con le L.R. 34/94, 39/94, 15/96, che non ne hanno però modificato in alcun modo i principi essenziali.
Questa legge regionale, entrata in vigore nel mese di settembre 1991, è stata concepita, secondo i principi della direttiva CEE del 1985, come uno strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di:
a) concorrere alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti (L.R. 6/91, art. 1).

Il rifugio Lys (Gressoney La Trinité).In base a questa normativa sono sottoposti a procedura di V.I.A. tutti quei progetti e opere che superano i valori soglia indicati nei due allegati della legge. A seconda dell'allegato in cui il progetto rientra, la procedura attivata può essere di tipo "semplificato" o "ordinario". Le differenze tra le due procedure consistono essenzialmente nel diverso livello di approfondimento delle informazioni contenute nello studio di V.I.A. e nei tempi di pubblicazione, che sono di trenta giorni per la procedura semplificata e di sessanta per quella ordinaria.
Gli elaborati, consistenti nelle tavole di progetto e nello studio di impatto ambientale, vengono consegnati al nostro ufficio che avvia l'istruttoria, richiedendo ai Servizi degli uffici regionali e alle altre competenti Amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l'Ufficio V.I.A. ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla valutazione di impatto ambientale. Dell'avvenuto deposito dello studio viene data notizia da parte del proponente presso tutti i comuni territorialmente interessati al progetto, che devono provvedere alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale, mentre il nostro ufficio provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualsiasi cittadino può inviare, nei tempi previsti dalla norma, osservazioni scritte al nostro ufficio. La legge regionale prevede inoltre la possibilità di promuovere consultazioni ed udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate. Tutti i cittadini il cui territorio o le cui condizioni di vita possono essere coinvolti dall'intervento proposto possono così essere informati e resi partecipi. Dall'incontro possono poi emergere ulteriori elementi di conoscenza e giudizio importanti per la valutazione finale. La conclusione del processo di valutazione consiste in un giudizio di compatibilità, risponde cioè alla domanda se il progetto, analizzato sotto ciascun aspetto ambientale, è compatibile con le più generali esigenze di tutela e conservazione delle risorse. Il giudizio viene espresso sotto forma di delibera di Giunta Regionale e contiene tutti i pareri ottenuti nel corso dell'istruttoria, incluso quello obbligatorio del comitato scientifico per l'ambiente, organo consultivo creato con la L.R. 6/91, formato da rappresentanti di vari assessorati regionali legati alla materia ambientale nonché da alcuni membri esterni competenti in materia di tutela dell'ambiente. Quanto sopra coincide con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, anche se naturalmente la natura dei progetti da sottoporre a procedure di V.I.A. e le soglie dimensionali indicate negli allegati tengono nella dovuta considerazione le condizioni socio-ambientali della Valle d'Aosta. Ciò che rende la norma valdostana unica a livello nazionale e particolare anche a livello europeo è il suo articolo sei. Esso impone infatti l'attivazione di una particolare procedura di V.I.A. anche per la seguente serie di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
- piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico;
- piani regolatori comunali ed intercomunali;
- piani urbanistici di dettaglio;
- piano energetico regionale;
- piano regionale dei trasporti;
- piano regionale delle attività estrattive;
- piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Nel caso di questa procedura l'atto finale è rappresentato dal parere del comitato scientifico per l'ambiente, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati (corredati naturalmente da uno studio di impatto ambientale). Non è prevista da parte del nostro ufficio la pubblicazione dell'avvenuto deposito (se non, secondo quanto disposto dalla L.R. 34/94, nel caso dei piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata) in quanto la fase di apertura alla consultazione da parte del pubblico verrà comunque garantita nel corso delle fasi successive dell'iter di approvazione dei vari strumenti di pianificazione.
L'applicazione della V.I.A. agli strumenti di pianificazione e programmazione sembra essere di prossima adozione anche da parte della Comunità Europea, che la definisce "V.I.A. strategica".
Sembra infatti ormai entrata nella logica della tutela ambientale l'idea di intervenire a monte della progettazione vera e propria, agendo a livello delle decisioni sull'uso del territorio, anche perché in tal modo risulta più facile analizzare ed eventualmente modificare scelte che si trovano ancora ad un livello embrionale, in misura maggiore di quanto non capiti quando ci si trovi davanti ad un progetto in avanzato stato di elaborazione, per il quale sono già state investite risorse economiche e lavorative.
Veniamo ora all'analisi più dettagliata della situazione in Valle d'Aosta, dopo un periodo di oltre 5 anni dall'entrata in vigore della L.R. 6/91. Un quadro riassuntivo del numero totale dei progetti presentati e delle percentuali relative di quelli più comuni è contenuto nella tabella qui a lato, aggiornata al 31 dicembre 1996.
Un esame della tabella evidenzia come il gruppo di progetti di cui il nostro ufficio si devono più frequentemente occupare è rappresentato dalle strade. Circa un progetto su tre riguarda infatti la costruzione o l'allargamento di una strada, comprendendo sotto questa voce sia le strade regionali e comunali, sia le piste forestali e poderali. Frequenti anche le varianti ai piani regolatori generali comunali. Altri progetti hanno avuto una frequenza variabile nel corso dei cinque anni di applicazione della nostra legge. Le centraline idroelettriche, per esempio, sono passate da una frequenza relativa dell'1-3% dei primi tre anni ad una frequenza di circa l'11% degli ultimi due anni. La frequenza percentuale delle discariche è invece slittata da una media del 10% dei primi anni ad una del 3-5% degli ultimi due anni.
Sempre a livello percentuale, la distribuzione relativa del tipo di procedura avviata mostra come finora la più comune sia quella semplificata (43%), seguita dall'ordinaria (32%) e dagli strumenti di pianificazione (24%).
L'80% delle pratiche esaminate ha ottenuto un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del comitato scientifico per l'ambiente (anche se nel 51% dei casi tale parere era condizionato alla realizzazione di opportune misure di mitigazione degli impatti). Il 20% delle pratiche non è invece stato approvato, in quanto gli impatti negativi sull'ambiente evidenziati nel corso dell'istruttoria sono risultati eccessivi. La popolazione si è gradatamente abituata all'esistenza di questa procedura che, dopo un inevitabile periodo iniziale caratterizzato da una relativa confusione da parte delle autorità amministrative locali e dei progettisti, è ormai entrata a far parte dell'iter cui sottoporre abitualmente la maggior parte delle iniziative progettuali.
Un punto debole del progetto risulta ancora essere la partecipazione del pubblico. Solo raramente infatti riceviamo comunicazioni da parte di privati cittadini, associazioni ambientaliste ecc. che si avvalgono del loro diritto di consultazione degli elaborati presentati. In casi ancor più rari si è giunti ad una pubblica riunione per l'illustrazione del progetto. In questo secondo caso bisogna riconoscere però che il pubblico dibattito ha contribuito in modo notevole a chiarire le idee dell'utenza cittadina e a ridimensionare dubbi e paure sull'entità reale dei progetti presentati.
Non resta che auspicare che tali incontri e tali contatti con i cittadini, i reali fruitori del territorio, possano continuare e diventare più frequenti.

   
Pagina a cura dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Segnala un errore