Proroga adeguamenti strutture turistico-ricettive

mercoledì 1 marzo 2023

Ai sensi dell´art. 12-bis della L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al Comando VVF, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

 

  1. resistenza al fuoco delle strutture
  2. reazione al fuoco dei materiali
  3. compartimentazioni
  4. corridoi
  5. scale
  6. ascensori e montacarichi
  7. impianti idrici antincendio
  8. vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  9. vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  10. locali adibiti a depositi

 

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Nelle more del completo adeguamento, sono previste misure compensative. 

Nel seguente link la versione completa della disposizione normativa.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/SG

 




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