Macchine agricole

 

Località Le Grand Chemin, 46 - 11020 Saint Christophe - Aosta
Orario apertura al pubblico: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 14.00


 

Albina Machet

0165/27.2981

a.machet@regione.vda.it

Michela Guida

0165/27.2985

m.guida@regione.vda.it

 

Le macchine agricole per poter circolare su strada devono essere munite dei documenti di circolazione previsti dal codice della strada (CdS).

I documenti e le targhe sono rilasciati, a seguito di specifica richiesta, esclusivamente dall’ufficio della motorizzazione civile (UMC) nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero l’impresa che effettua lavorazioni meccanico agrarie o locazioni di macchine agricole ovvero gli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola.

Il veicolo viene immatricolato a nome di colui che si dichiara titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni meccanico agrarie o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

A seguito della modifica dell'art.110c.d.s., dal 17/03/2022 agli agricoltori non professionisti ovvero coloro che svolgono l'attività agricola a livello solo amatoriale (hobby farmer) è consentita l'intestazione delle macchine agricole  limitatamente a:

-trattrici agricole eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (da considerare parte integrante della trattrice agricola) nonché macchine agricole operatrici a due o più assi, aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t;

-rimorchi agricoli che possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole, aventi massa complessiva non superiore a 6 t.

 

Le macchine agricole immesse in circolazione sono soggette al rilascio di:

A)      della carta di circolazione e targa posteriore (vera e propria immatricolazione) qualora trattasi di:

  • trattrici agricole;
  • macchine agricole operatrici a due o più assi;
  • rimorchi agricoli esclusi quelli aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t;

B)      del certificato di idoneità tecnica alla circolazione qualora trattasi:

  • macchine agricole operatrici ad un asse;
  • macchine agricole operatrici trainate;
  • rimorchi agricoli aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t.

Sono esclusi dall’obbligo del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione:

  • aratri, seminatrici ed erpici;
  • attrezzature portate e semiportate, utilizzate per l’esecuzione delle attività agricole e forestali, considerate parti integranti della trattrice agricola sulla quale vengono montate tramite specifici ancoraggi.

Non è prescritta l’iscrizione nei registri PRA delle macchine agricole che rimane facoltativa.

Macchine agricole soggette ad immatricolazione 

Le macchine  agricole semoventi  (trattrici agricole  e macchine  agricole operatrici a  2  o  più assi) e  le macchine agricole trainate (rimorchi agricoli, esclusi rimorchi aventi massa complessiva non superiore a

1.500 kg) sono soggette ad immatricolazione e devono essere munite di:

  • carta di circolazione;
  • targa  posteriore  di  immatricolazione  (per  macchine  agricole  semoventi  oppure  per  rimorchi agricoli);

La carta di circolazione per le macchine agricole deve contenere i seguenti dati:

  • estremi della targa di immatricolazione;
  • generalità del proprietario;
  • numero di omologazione del tipo del veicolo;
  • numero del telaio del veicolo;
  • caratteristiche tecniche del veicolo.

 

Le caratteristiche tecniche del veicolo sono dettagliate, a differenza di quanto avveniva in passato, in un apposito allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione), in quanto per la loro complessità di dettaglio ed estensione non risulta più possibile indicarli direttamente sulla carta di circolazione.

La targatura delle macchine agricole è disciplinata dall’art. 113 CdS. Per quanto non espressamente indicato in tale articolo, vengono richiamate le corrispondenti norme valide per tutti gli altri veicoli (artt. 99, 100, 101 e 102 CdS).

Le macchine agricole trainate devono essere munite di apposita targa ripetitrice posteriore. È consentito il rilascio di più targhe ripetitrici (identiche) per una stessa motrice, Il proprietario di una trattrice agricola può chiedere cumulativamente il rilascio di più targhe ripetitrici (identiche tra loro), in numero comunque non superiore a 5, allegando alla domanda la fotocopia dei certificati di circolazione delle macchine agricole trainate.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'IMMATRICOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE:

 

-          Modello TT2119 compilato e firmato (su tutte le pagine) a nome dell’acquirente;

-          Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante;

-          Conformità originale ed eventuali allegati tecnici;

-          Autocertificazione, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 della l.r. 06/08/2007 n. 19, relativa alla Partita Iva inerente           l’attività agricola o Impresa per lavorazione meccanico agraria;

-          Copia della fattura o Dichiarazione di vendita;

-          Se società semplice: Modello 16 con fotocopia documento d’identità e codice fiscale di ogni socio;

-          Se il veicolo è acquistato in Leasing: Modello 16 con mandato Leasing;

-      Autocertificazione per soggetti privati.

 

VERSAMENTI: 

-         € 18,37 (in caso di acquisto targa trattrice) 

 oppure

-         € 19,32 (in caso di acquisto targa rimorchio);

-         € 42.20 Avviso di pagamento PagoPa;

 

(per  l’emissione  dell’avviso  di  pagamento  è necessario  contattare  il  numero  tel.  0165- 272981/85 per rilasciare Partita iva o codice fiscale e sede legale dell’intestatario).

Non possono essere accettati i pagamenti eseguiti con bonifico bancario.

 



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