Vademecum inerente lo svolgimento delle principali pratiche di motorizzazione civile relative ai ciclomotori

Focarile Alessandra Dominique

0165/27.2996

a.focarile@regione.vda.it

Pellerey Federica

0165/27.2979

f.pellerey@regione.vda.it

 

I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote (quadricicli leggeri) con le seguenti caratteristiche:

  • categoria internazionale L1e: ciclomotori a 2 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e motore:
    • a combustione interna e cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³;
    • potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW;
  • categoria internazionale L2e: ciclomotori a 3 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e motore:
    • ad accensione comandata e cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³;
    • potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW;
  • categoria internazionale L6e: ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri) con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e massa a vuoto inferiore o uguale a 425 kg esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici e motore:
    • ad accensione comandata e cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³;
    • ad accensione spontanea e cilindrata inferiore o uguale a 500 cm³;
    • - L6e-A: potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW;
    • - L6e-B: potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6 kW.
L’età minima per condurre un ciclomotore è 14 anni.

Sono beni mobili non registrati, non sono perciò soggetti ad iscrizione al P.R.A. e non hanno un certificato di proprietà.
Sono registrati solo presso l’A.N.V. (Archivio nazionale veicoli) della Motorizzazione civile che rilascia ai fini della circolazione:
  • Certificato di circolazione (libretto);
  • targa a sei caratteri alfanumerici.

L’attuale sistema di targatura dei ciclomotori è in vigore dal 14 luglio 2006 (d.p.r. 153/2006). La targa è personale ed è legata al titolare, che la associa solo al ciclomotore identificato del Certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Di conseguenza, chi risulta intestatario di due ciclomotori circolanti, deve munirsi di due targhe e di due Certificati di circolazione. Quando si vende il ciclomotore la targa va sempre trattenuta dal venditore e può essere riutilizzata associandola ad un altro ciclomotore secondo le procedure vigenti.

Prima del d.p.r. 153/2006, i ciclomotori erano muniti del contrassegno di identificazione a forma esagonale (il cd. “targhino”) e del Certificato per ciclomotore o del Certificato di idoneità tecnica. Per poter circolare, questi veicoli devono essere adeguati al nuovo sistema di targatura; pertanto, necessitano di una nuova immatricolazione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  • D.L.vo 30/04/1992 n. 285, art. 52;
  • D.L.vo 30/04/1992 n. 285, art. 97;
  • D.p.r. 153/2006, in vigore dal 14/7/06;
  • Circolare n. 14085/RU del 3/07/2006;
  • D.M. 02/02/2011 (G.U. n. 76 del 02/04/2011);
  • Regolamento UE n. 168/2013

 

A seguire si elencano le principali operazioni dalla Motorizzazione civile inerenti i ciclomotori con la relativa modulistica:

 



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