Normativa di attuazione della legge urbanistica e al Piano Territoriale Paesistico (PTP)

Un primo intervento normativo è volto ad applicare alla materia edilizia il programma di semplificazione amministrativa. A tal fine è stato predisposto il Capo II della legge regionale 14 aprile 2015, n. 8, avente per oggetto Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), entrato in vigore il 13 maggio scorso. Il nuovo testo di legge apporta modificazioni volte alla semplificazione delle procedure autorizzative intervenendo sul comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 11/1998, che individua le opere edilizie realizzabili con SCIA, relativamente ad alcuni tipi di opere, quali gli arredi fissi da giardino, le pavimentazioni esterne e soprattutto le opere interne agli edifici. Quest’ultima modificazione ha lo scopo di recepire nella normativa regionale la possibilità recentemente introdotta a livello nazionale dall’articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 - il cosiddetto decreto Sblocca Italia - di poter accorpare o dividere unità abitative senza modificare la volumetria complessiva dell’edificio e senza cambiare destinazione d’uso. La nuova norma regionale, quindi, definisce il titolo abilitativo necessario per la realizzazione di opere interne alle singole unità immobiliari consentendone la realizzazione con la SCIA, a condizione che tali opere non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, non modifichino la volumetria complessiva dell’edificio e non mutino la destinazione d’uso. La norma include nella fattispecie anche i casi specifici di interventi relativi al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, i quali possono anche variare le superfici delle singole unità immobiliari, sempre che siano rispettate le condizioni generali relative al mantenimento della stessa volumetria dell’edificio, della stessa destinazione d’uso e del non pregiudizio alla statica dell’immobile.

È stata inoltre predisposta una norma inserita nella legge regionale finanziaria approvata dal Consiglio regionale nel mese di dicembre, con la quale, in considerazione del perdurare della crisi economica che ha colpito in maniera sensibile il settore dell’edilizia, sono stati ulteriormente prolungati a tutto il 2016 i tempi fissati dalla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 riguardanti la proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi, di cui all’art. 6 della stessa legge regionale.