Elettrodotti e volo alpino

Ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n.8 Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006 e della deliberazione della Giunta regionale 2082/2012 contenente ulteriori adempimenti in materia di elettrodotti, gli uffici competenti hanno proseguito nell’attività di collaudo, individuando i collaudatori all’interno dell’elenco aperto istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 467 dell’11/02/2013. Oltre ai collaudi con procedura ordinaria, utilizzando la modulistica predisposta e disponibile sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta, le società interessate hanno inoltrato alla struttura competente ulteriori dichiarazioni per il collaudo semplificato. Sulla base delle certificazioni di collaudo pervenute sono stati predisposti i provvedimenti dirigenziali di cui all’art. 11 comma 8 della suddetta legge regionale 28 aprile 2011, n. 8. Nel contempo sono state istruite le domande di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi elettrodotti presentate ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge regionale 8/2011 ed esaminate le segnalazioni di inizio lavori di cui all’art. 5 comma 2 della medesima legge. Numerosi pareri di competenza sono stati rilasciati in seguito all’analisi dei progetti presentati al Dipartimento industria, artigianato ed energia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e della legge regionale 26/2012. Si sono conclusi nel corso del 2015 alcuni dei procedimenti ancora in atto relativi ai finanziamenti di interventi di rifacimento di elettrodotti sulla base di progetti di ottimizzazione paesaggistica di cui alla legge regionale 32/2006.

Il catasto delle linee di media tensione di cui all’art. 18 della legge regionale 8/2011, è stato costantemente aggiornato, implementando la banca dati regionale e inserendo sulla cartografia i tracciati, i dati relativi alle tipologie di elettrodotto e alle autorizzazioni rilasciate.

Per quanto riguarda il volo alpino, l’Assessorato del territorio e ambiente ha istruito le richieste di autorizzazione, nei casi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale, d’intesa con altre strutture regionali quali i trasporti, il Corpo forestale, la tutela aree protette e tutela della fauna.