Autorizzazione unica ambientale – a.u.a.

In materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ha introdotto la procedura di Autorizzazione Unica Ambientale, quale strumento di semplificazione per l’ottenimento, da parte delle piccole e medie imprese, delle autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. In collaborazione con i referenti dello Sportello Unico Enti locali (in breve SUEL) sono state predisposte e approvate le linee guida per l’applicazione della procedura di autorizzazione unica sul territorio regionale. A seguito dell’adozione, con decreto ministeriale, del modello unificato per la richiesta di A.U.A., è stato garantito il necessario supporto tecnico e amministrativo al SUEL al fine di rendere operativa la procedura di A.U.A. a partire dal 1° luglio 2015. Tale procedura, gestita dal SUEL con modalità telematica, consente di inviare un’unica richiesta per ottenere varie autorizzazioni in materia ambientale consentendo quindi una semplificazione delle procedure autorizzative. Il decreto n. 59/2013 ha uniformato la scadenza delle varie autorizzazioni che l’A.U.A. ricomprende; una volta ottenuta l’autorizzazione unica la validità è pari a 15 anni, contro, ad esempio, ai 4 anni previsti dalla precedente normativa in materia di autorizzazione allo scarico.