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                |   | 
                  | 
                Politica regionale europea | 
               
               
                |  
                   Dalla teoria alla pratica 
                   
                    
                     
                    
                      
                         
                          | 1.  | 
                          Il bilancio dei Fondi strutturali e 
                            le regole fondamentali per il loro impiego vengono 
                            decisi dal Consiglio europeo, ossia da tutti gli Stati 
                            membri dell'Unione, in base a una proposta della Commissione 
                            concertata con il Parlamento europeo. I Fondi strutturali 
                            sono ripartiti per paese e per obiettivo. Le zone 
                            che possono beneficiarne vengono stabilite, d'intesa 
                            con i vari paesi, dalla Commissione, che propone orientamenti 
                            tematici comuni | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 2. | 
                          A seguito di tali decisioni, ciascuno 
                            Stato o regione elabora e riassume in un piano le 
                            sue proposte a favore di zone in difficoltà 
                            o di ceti deboli, con la partecipazione attiva, in 
                            questa fase, degli operatori economici e sociali interessati. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 3. | 
                          Una volta completati, i piani vengono 
                            presentati alla Commissione europea. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 4. | 
                          Ciascuno Stato ne discute quindi i contenuti 
                            con quest'ultima specificando l'entità delle 
                            risorse nazionali e comunitarie da destinare alla 
                            loro realizzazione. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 5. | 
                           Quando le parti hanno raggiunto un 
                            accordo complessivo, la Commissione adotta i piani 
                            (1) e i conseguenti programmi, versando agli Stati 
                            un anticipo per passare alla fase operativa. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | (1) Denominati Quadri 
                            comunitari di sostegno (QCS) o Documenti unici di 
                            programmazione (DOCUP), a seconda che richiedano o 
                            meno una decisione supplementare della Commissione 
                            per l'attuazione dei programmi | 
                         
                         
                          | 6. | 
                          I dettagli (denominati "complementi 
                            di programmazione") vengono lasciati all'iniziativa 
                            delle autorità nazionali o regionali, senza 
                            l'obbligo di consultare la Commissione, che viene 
                            comunque informata. Siglate le intese, gli organismi 
                            responsabili possono quindi procedere secondo modalità 
                            proprie (con bandi di gara per la presentazione di 
                            progetti, la costruzione di infrastrutture ecc.). | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 7. | 
                          Vagliati i progetti, le autorità 
                            responsabili selezionano quelli che meglio corrispondono 
                            alle finalità del programma e comunicano ai 
                            candidati le loro scelte. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 8. | 
                          Le organizzazioni prescelte possono 
                            allora avviare il progetto, che deve essere obbligatoriamente 
                            ultimato entro il termine in programma, poiché 
                            la cadenza degli aiuti europei è fissata sin 
                            dall'inizio. | 
                           
                            
                           | 
                         
                         
                          | 9. | 
                          Lo stato di avanzamento dei programmi 
                            è sorvegliato regolarmente dalle autorità 
                            competenti che ne danno notizia alla Commissione europea, 
                            fornendole la prova (attraverso la certificazione 
                            delle spese) che il denaro è stato impiegato 
                            nel migliore dei modi. La Commissione verifica i sistemi 
                            di controllo messi in atto e versa man mano i contributi 
                            previsti. Analizza l'andamento degli indicatori di 
                            sorveglianza e gli studi di valutazione e promuove 
                            scambi tematici, comunicando inoltre ai responsabili 
                            dei programmi le nuove priorità comunitarie 
                            che hanno un'incidenza sullo sviluppo regionale. | 
                           
                            
                           | 
                         
                       
                       
                      
                     
                    I fondi strutturali non vengono assegnati direttamente a progetti 
                    scelti dalla Commissione europea. Definite di comune intesa 
                    le grandi priorità di un programma di sviluppo, la 
                    selezione dei progetti e la loro gestione è di competenza 
                    esclusiva delle autorità nazionali e regionali. Questo 
                    crescente decentramento è una delle principali novità 
                    della fase in corso. 
                     I progetti approvati vengono sovvenzionati in parte con 
                      fondi nazionali (pubblici o privati) e in parte con fondi 
                      europei. 
                    Ma il contributo dell'Unione (i cui programmi sono sempre 
                      finanziati un misto di risorse comunitarie e nazionali) 
                      si aggiunge a quello dei singoli Stati membri per superare 
                      i limiti imposti dalle loro capacità finanziarie, 
                      non già allo scopo di consentire loro di realizzare 
                      economie nei propri bilanci nazionali. 
                    Lo sviluppo delle zone depresse è soprattutto compito 
                      dei singoli Stati membri. L'Unione li aiuta soltanto a fare 
                      di più e di meglio di quanto non sarebbero in grado 
                      di realizzare da soli. In ciò consiste il valore 
                      aggiunto del suo intervento. 
                       
                 | 
               
             
           | 
          
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