Comunicazione del 15/11/2000:

Région Autonome Vallée d'Aoste - Présidence du Gouvernement

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile Direction des collectivités locales.

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Prot. n. Vs./Rif.

prot. 33586/2E/EE.LL.
Aoste, 15 novembre 2000
Aosta,

funzionario referente:
HUGONIN Lucia (tel. 273203)

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consorzio B.I.M.

Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Al Presidente della CO.RE.CO.

L O R O S E D I

OGGETTO: trasmissione circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2000 concernente: composizione della Giunta; art. 47 comma 2 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del D.Lgs n. 267/2000.

Si trasmette, per conoscenza, copia della circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2000 in data 19 ottobre 2000, contenente il parere del Consiglio di Stato N 741/2000 in merito alla composizione delle Giunte comunali e provinciali.

Nel citato parere, reso in data 7 agosto 2000, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente in ordine alla possibilità per gli statuti comunali di determinare il n° di componenti della Giunta anche in modo variabile, quindi non vincolante, lasciando all’organo competente a nominare la Giunta, cioè il Sindaco, secondo la normativa nazionale, la discrezionalità di stabilire il n° ottimale degli assessori.

L'art. 47 c. 2 (e non l'art. 48 c. 2 come erroneamente riportato nell'oggetto della circolare ministeriale) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 si pone sulla scia di tale linea interpretativa, avendo previsto che gli statuti possano stabilire il numero fisso degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, entro i limiti fissati dalla legge stessa.

Ciò premesso, va evidenziato che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non è in tale parte applicabile al nostro ordinamento, in quanto la materia è stata disciplinata dall'art. 22 della l.r. n. 54/98 che prevede che "La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vice sindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale".

Il problema della possibilità per gli statuti comunali di prevedere una composizione variabile della Giunta si pone, tuttavia, anche nel nostro ordinamento, con la differenza che la legge regionale n. 54/1998 non ha fissato il n° massimo di assessori che possono comporre le Giunte comunali né ha stabilito le modalità di nomina della Giunta, rinviando la disciplina di entrambi i profili ordinamentali allo statuto.

Appare dunque evidente che nel nostro ordinamento l'autonomia statutaria risulta ancora ulteriormente valorizzata rispetto a quanto previsto in ambito nazionale, pur entro il limite costituito dal "rispetto dei principi fissati dalla legge regionale" (art. 34 c. 1 l.r. n. 54/98).

Considerato lo spazio lasciato aperto dalla normativa regionale sembrerebbero non esservi, sul piano testuale, principi dai quali si possa dedurre una preclusione per lo statuto comunale di prevedere una composizione variabile delle Giunte.

Si ritiene, dunque, di poter concludere, in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato, che anche i Comuni della Regione Valle d'Aosta, possono nei propri statuti prevedere una composizione della Giunta fissa o variabile - individuando in questo secondo caso il numero massimo ed eventualmente quello minimo di assessori - a seconda dell'autonomia che essi vorranno riconoscere all'organo individuato come competente a nominare la Giunta stessa.

E' evidente che, qualora lo statuto attribuisse al Consiglio comunale e non al Sindaco la nomina della Giunta, l'opzione della "composizione variabile" risulterebbe assai meno densa di significati politico-amministrativi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Nadia BENNANI)

LH


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