Indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti

La legge europea 7 luglio 2016, n. 122, riconosce il diritto all’indennizzo ai cittadini dell’Unione europea vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona (ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 c.p.  - percosse - e 582 c.p. - lesione personale -, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p.), e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell’autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.

L’indennizzo viene elargito, escluso il caso in cui la vittima abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime (nel caso di omicidio degli aventi diritto) è corrisposto anche in assenza delle spese medesime.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

 

Con successiva legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), l’indennizzo è stato riconosciuto anche alla vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122. La domanda, in tal caso, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 167 del 2017 cit., a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 167/2017. La legge è entrata in vigore il 12 dicembre 2017. Il termine andrà pertanto a scadere il 12 aprile 2018.

Per agevolare le vittime, qualora alla scadenza del detto termine non sia ancora disponibile la documentazione richiesta (atti esecutivi, passaggio in giudicato della sentenza), le domande potranno comunque essere presentate nel termine generale di 60 giorni dall'ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.p

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il fac-simile di richiesta consulta l'apposita scheda.

 

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