Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni

L’art. 126 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, è stato abrogato dall’art. 6 del D.Lgs. 222/2016.

Il Ministero dell’Interno, sulla scorta di un parere reso sul tema dal Consiglio di Stato, ha chiarito, con circolare del 21.03.2018, che l’abrogazione del citato art. 126 non ha tuttavia comportato un’abrogazione, neppure implicita, dell’art.128 TULPS, che conserva pertanto piena efficacia. Resta quindi pienamente vigente la disposizione dell’art. 128 TULPS circa l’obbligo, in capo a chi esercita il commercio di cose antiche o usate, della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.

 

 

Avvisi e notizie



Torna su