L'AMBIENTE COME RISORSA
Una panoramica sulla Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
LEGISLAZIONE PER CAVE E MINIERE
di Renato Stevanon
Con la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha inteso disciplinare in modo uniforme tutto il settore estrattivo regionale.

Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa la materia della coltivazione delle cave (sabbie, ghiaie, pietrame, marmi e pietre affini ad uso ornamentale) e delle miniere (minerali solidi di prima categoria e acque minerali naturali, di sorgente e termali) era disciplinata dalle seguenti normative:

1)Legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 "Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate", come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005 "Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali".

La legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 consentiva essenzialmente:

- di individuare attraverso uno strumento pianificatorio, il P.R.A.E. (piano regionale delle attività estrattive), le aree in cui era possibile intraprendere l'attività di coltivazione;

- di autorizzare, tramite provvedimenti della Giunta regionale o del Presidente della Regione, l'attività di coltivazione.

L'applicazione della disciplina è risultata negli anni positiva soprattutto per quanto riguarda il recupero ambientale delle aree interessate dagli interventi estrattivi. La struttura della norma e le sue articolazioni essenziali sono state pertanto mantenute.

Il complesso delle miniere di Colonna a Cogne.Si è effettuata una sua modesta rivisitazione su aspetti collaterali, ma tuttavia importanti ed in particolare:

- si è confermata la prevalenza delle previsioni del PRAE rispetto a quelle dei PRG (piani regolatori generali), ma tale prevalenza, rispetto a quanto previsto nella previgente normativa (obbligo di adeguamento del PRGC, da parte delle Amministrazioni comunali, sulla base delle previsioni del PRAE approvato), ha effetto automatico ed immediato dalla data di approvazione dell'aggiornamento del PRAE;

- si è prevista la possibilità di un utilizzo non estrattivo ma indirizzato al recupero ambientale delle aree estrattive ex cave abbandonate;

- si è previsto un aggiornamento della composizione della Conferenza dei Servizi;

- si è inserito un contributo a favore dei Comuni in relazione al danno ambientale insito nella attività estrattiva.

2)Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno".

Per quanto concerne le procedure di autorizzazione relative al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie per la coltivazione dei minerali solidi di prima categoria e delle sorgenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali, la Regione, non disponendo di una propria normativa, faceva rinvio a quanto disposto dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.

Anche se il numero delle concessioni minerarie in atto era ed è tuttora limitato quasi esclusivamente alle concessioni minerarie di acque minerali naturali, di sorgente e termali non si poteva ignorare che:

- sotto il profilo gestionale, la materia mineraria è di competenza della Regione;

- la vecchia legge mineraria (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443) non considera le tematiche di tutela del territorio e dell'ambiente e quindi anche il ripristino ambientale dei siti minerari dismessi.

In considerazione di quanto sopra indicato si è ritenuto opportuno, oltre che a meglio regolamentare il settore delle cave, di disciplinare in maniera uniforme in ambito regionale anche l'attività di coltivazione dei minerali solidi di prima categoria e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, in conformità alla normativa nazionale vigente.
Relativamente alla ricerca e alla coltivazione dei minerali solidi di prima categoria la disciplina è stata così articolata nelle sue linee principali:

- si è tenuto conto, mantenendo la struttura della norma nazionale, in modo rilevante della tutela del territorio e dell'ambiente, in analogia a quanto espresso in materia di cave, stante l'affinità dei due interventi estrattivi;

- si è prevista, inoltre, in collegamento con il progetto di "parco minerario", la possibilità di utilizzare lo strumento concessorio (concessione mineraria) per la valorizzazione, ai fini culturali e turistici, dei siti minerari dismessi.

Relativamente alla ricerca e alla coltivazione delle sorgenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali va sottolineato che, oltre ai positivi risvolti produttivi relativi all'imbot-tigliamento, un rinnovato sviluppo potrà avere nel prossimo futuro, ai fini turistico - sanitari, il settore termale.
La disciplina è stata così articolata nelle sue linee principali:

- sotto il profilo dell'utilizzo della sorgente si è seguita la struttura adottata per la coltivazione dei minerali solidi, infatti, sotto il profilo giuridico la coltivazione delle acque è da considerarsi, a tutti gli effetti, miniera;

- si è assicurata la salvaguardia del territorio e dell'ambiente ove sono posizionate le sorgenti oggetto di concessione tenendo conto anche della tutela delle attività antropiche esistenti o programmate;

- si è dato rilievo al fenomeno termale per il rilevante riflesso che esso ha sul turismo.
   
Pagina a cura dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Segnala un errore