Garanzie finanziarie


GARANZIE FINANZIARIE


 

Anche nel caso in cui risulti necessario attivare un intervento di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, i documenti sono valutati in sede di conferenza dei servizi e, una volta acquisito parere favorevole, eventualmente accompagnato da prescrizioni, il progetto relativo all'intervento viene formalmente approvato con provvedimento dirigenziale.

Tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde, ovviamente ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto, e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione.

Il provvedimento di approvazione stabilisce inoltre l'entità delle garanzie finanziarie, pari al 50% del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale n. 3905 in data 15 dicembre 2006.

La sopra citata deliberazione della Giunta regionale ha approvato uno schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta secuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o mesa in sicurezza di siti contaminati che deve essere rispettato integralmente.

Di seguito è possibile scaricare la deliberazione della Giunta regionale n. 3905/2006 ed il relativo schema allegato.

 

 

L'esecuzione degli interventi approvati è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Struttura competente.

 



Torna su