Riferimenti normativi

Piazza Deffeyes e il palazzo dell'Amministrazione regionale Piazza Deffeyes e il palazzo dell'Amministrazione regionale

L’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale è stata disposta la soppressione della provincia di Aosta e la costituzione di una circoscrizione autonoma, stabilisce che al Presidente del Consiglio della Valle (ora Presidente della Regione) spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto. 
Lo stesso art. 4 afferma inoltre che “il Presidente è responsabile verso il Governo dell’esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato” mentre il successivo art. 8 recita: “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente del Consiglio Valle [leggasi Presidente della Regione], a mezzo di reparti della polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo,verso il quale egli è responsabile”.

Le funzioni che altrove spettano, nell’ambito di ciascuna circoscrizione provinciale, al Prefetto (autorità a capo della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - UTG), competono pertanto, in Valle d’Aosta, al Presidente della Regione. Egli agisce quindi, nell’ambito delle competenze prefettizie, non come capo dell’Amministrazione regionale ma quale organo periferico del Ministero dell’Interno.

Questa attribuzione di funzioni prefettizie, sancita dal decreto 545/1945 sopra richiamato, è pacificamente considerata vincolante per gli organi dello Stato e, anche dopo l’adozione dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 16 febbraio 1948 n. 4, che non ne fa espressa menzione, è stata confermata nel tempo da una lunga serie di disposizioni (l. 06/12/1971 n. 1065, l. 16/05/1978 n. 196, d.p.r. 22/02/1982 n. 182, L. 23/08/1988 n. 400, d.lgs. 27/04/1992, n. 282…).
Inoltre, sebbene il testo definitivo dello Statuto non lo richiami espressamente, il Presidente rappresenta il Governo della Repubblica nella Regione, non potendo ritenersi tale rappresentanza come riferita al Presidente della Commissione di coordinamento, i cui compiti erano soltanto quelli stabiliti dalla legge e pertanto non integrabili per ricorso all’analogia, essendo quest’organo previsto esclusivamente nell’ordinamento valdostano.

Anche il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, istitutivo degli Uffici territoriali del Governo ed i successivi D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 e D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 che ne hanno dato attuazione, hanno fatto salva la particolare situazione della Regione Valle d’Aosta e la sua condizione di autonomia.

 

 

Tratto da: Renato Barbagallo, La Regione Valle d’Aosta, Giuffrè Editore, 2002.

 



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