Concessione per residenza

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9, legge n. 91 del 5 febbraio 1992)    

Chi può PRESENTARE LA DOMANDA:

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.

N.B.
Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. 

Documentazione da allegare alla domanda

1)      estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*; 
2)      certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *; 
3)      documento di riconoscimento;
4)      ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
5)     dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito della conoscenza della lingua italiana (scarica il modello nell'apposita sezione);
6)      è richiesto il pagamento di una marca da bollo da € 16,00.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.  

E' importante verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani.

NB - Per i rifugiati e gli apolidi:
In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonche quelle dei genitori.
Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso nel proprio Pese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

Come presentare la domanda

La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Lo straniero che risiede al'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare Italiana.

Conclusione del procedimento

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato dal Comune di residenza all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

Per affrofondimenti - Sito del Ministero dell'Interno

 

 



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